Differimento della pena: sindacato concreto sulla curabilità in carcere (Cass. pen. Sez. I n. 28422 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato alle cure adeguate e le esigenze di sicurezza collettiva. Il giudice non è automaticamente tenuto ad accogliere l’istanza, ma deve verificare se la patologia sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario senza violare il senso di umanità di cui all’art. 27 Cost.. L’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. non ha ambito applicativo autonomo: è concedibile in via surrogatoria solo se ricorrono i presupposti del differimento. Il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a una valutazione astratta dei presidi sanitari, ma deve esaminare in concreto le condizioni di salute, le cure necessarie e l’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico, disponendo gli accertamenti medici e, all’occorrenza, la nomina di un perito.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, avanzata dalla detenuta ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.. La condannata espia una pena di dodici anni, tre mesi e dodici giorni per più reati contro il patrimonio.

Il Tribunale ha richiamato le relazioni sanitarie, che delineano un quadro multi-patologico — deflessione del tono dell’umore con possibile discontrollo degli impulsi a carattere autolesivo e cronicizzazioni invalidanti dei disturbi osteo-articolari — ritenuto stazionario e adeguatamente trattato in regime carcerario, escludendo l’incompatibilità con lo stato detentivo. La condannata ricorre per cassazione con due motivi, entrambi di vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia anzitutto i principi consolidati in materia di differimento facoltativo della pena. Richiama Sez. I n. 11725 del 2025, Sez. I n. 2337 del 2020, Sez. I n. 789 del 2013 e Sez. I n. 972 del 2011: la malattia deve essere grave e richiedere un trattamento difficilmente attuabile in stato di detenzione, con bilanciamento tra cura e sicurezza. Aggiunge che rilevano anche patologie di entità tale da rendere l’espiazione contrastante con il senso di umanità di cui all’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso capace di determinare un’esistenza al di sotto di una soglia di dignità (Sez. I n. 39853 del 2023, Sez. I n. 16681 del 2011, Sez. I n. 22373 del 2009).

Le compromesse condizioni di salute sono però condizione necessaria, ma non sufficiente: il giudice deve verificare la congrua fronteggiabilità in carcere (Sez. I n. 53166 del 2018, Sez. I n. 5732 del 2013, Sez. I n. 1371 del 2010, Sez. I n. 27313 del 2008). Quanto alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., la Corte ribadisce che essa è priva di ambito applicativo autonomo e concedibile in via surrogatoria solo se ricorrono i presupposti del differimento (Sez. I n. 53166 del 2018, Sez. I n. 25841 del 2015).

Il giudice di merito compie una duplice valutazione: verifica le condizioni per il differimento e poi eventualmente dispone la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione, qualora ricorrano ragioni particolari, da apprezzare secondo pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle condizioni personali e familiari (Sez. I n. 656 del 2000). La compatibilità tra regime detentivo e salute va accertata tenendo conto delle condizioni complessive, con giudizio non di astratta idoneità dei presidi, ma di concreta adeguatezza delle possibilità di cura nella situazione specifica (Sez. I n. 49621 del 2023, Sez. I n. 36322 del 2015, Sez. I n. 30495 del 2011).

La motivazione impugnata non applica coerentemente tali principi. Il Tribunale ha escluso l’incompatibilità sulla sola base dell’assenza di acuzie e del costante monitoraggio, omettendo di considerare la diagnosi di disturbo depressivo con aspetti di personalità predisponenti a condotte suicidarie, il mancato regresso del quadro doloroso nonostante l’ampia terapia antalgica, i frequenti accessi esterni con solleciti al medico interno per indisponibilità del nucleo traduzioni, e il giudizio di incompatibilità espresso dalla Direzione sanitaria dell’Istituto, confermato nelle relazioni successive. Il percorso argomentativo appare inadeguato e non compie il necessario bilanciamento, rendendo indefinito il primo dei due poli del giudizio.

La Corte ribadisce che, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, il giudice che ritenga di non accogliere l’istanza deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. I n. 39798 del 2019, Sez. I n. 54448 del 2016). Quanto alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, la motivazione è del tutto mancante. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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