Digitalizzazione SUAP e SUE: fondi PNRR, traslazione della spesa e vincoli normativi (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 55 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. La traslazione in avanti della pianificazione finanziaria di una misura PNRR, pur rilevante sotto il profilo del cronoprogramma dei pagamenti, non integra di per sé una criticità di attuazione ove le attività operative procedano secondo la pianificazione. L’assenza di una base normativa che renda vincolante la digitalizzazione del SUE, a differenza del SUAP, costituisce un punto di attenzione suscettibile di incidere sull’effettività del traguardo europeo. La sovrapposizione formale di milestone e monitoring steps riferibili a più riforme e sub-investimenti impone un chiarimento interpretativo a fini di rendicontazione.
Il Fatto
Con il rapporto in esame la Sezione ha verificato lo stato di attuazione del sub-investimento M1|C1|2.2.3, dedicato alla digitalizzazione degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, dotato di 324,4 milioni di euro a titolo di sovvenzione e con durata prevista fino a giugno 2026. L’indagine è stata inserita nel quadro programmatico dei controlli per il triennio 2023-2025 ed è stata svolta con modalità semplificata.
L’amministrazione titolare è il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il coinvolgimento di Agid, Unioncamere, Invitalia e di un raggruppamento temporaneo di imprese per il supporto progettuale. Il rapporto aggiorna al secondo semestre 2023 la precedente verifica già approvata dalla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro delle milestone. La M1C1-60, con scadenza al 31 dicembre 2024, è l’unica associata in Regis al sub-investimento in esame; le M1C1-61 e M1C1-63, pur riferibili in astratto alla medesima misura, sono espressamente collegate ad altre riforme e ad altri sub-investimenti. Negli operational arrangements le tre milestone risultano indistintamente riferite alla riforma 1.9. Da qui la segnalazione di un possibile equivoco in fase di rendicontazione e l’opportunità di un chiarimento interpretativo.
Quanto al profilo finanziario, la Corte rileva che la spesa preventivata per il biennio 2021-2022 è stata integralmente traslata in avanti e che gli impegni assunti alla fine del 2023 erano ancora circa la metà dell’importo stanziato per l’annualità. La gran parte della spesa, dopo l’ultima rimodulazione, si concentrerà sull’anno 2025. Il fenomeno, osserva la Corte, attiene principalmente al profilo finanziario e non anche all’avanzamento delle attività operative, che procedono secondo la pianificazione.
Sul piano normativo, il punto di maggiore attenzione riguarda il SUE. Per esso non risultano previste norme di cogenza pari a quelle vigenti per il SUAP, con la conseguenza che manca una base normativa solida per rendere vincolante la dematerializzazione integrale. La Corte segnala l’opportunità di provvedimenti normativi in tal senso, individuando nella revisione del testo unico dell’edilizia un’occasione propizia.
La Corte dà atto, infine, del positivo funzionamento del sistema di gestione e controllo e dell’esito favorevole degli audit condotti dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Commissione Europea. Conclude confermando quattro punti di attenzione: la razionalizzazione di milestone e monitoring steps, la verifica di attualità del budget e della pianificazione, i vincoli normativi sul SUE e l’integrazione degli indicatori del programma strategico per il decennio digitale 2030.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.