Rendicontazione TOSAP estesa a tutti gli incassi anche dematerializzati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 189 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale gravante sull’agente contabile dell’ente locale, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, comprende tutte le entrate comunque riscosse per il medesimo titolo, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata. Il maneggio di danaro pubblico non coincide con la materiale detenzione del contante, ma con la disponibilità del denaro, che sussiste anche quando la riscossione avvenga tramite POS, bonifico, conto corrente postale o PagoPA. Ne consegue che il conto giudiziale che descriva solo le operazioni in contanti, omettendo gli incassi dematerializzati, è improcedibile, dovendo l’agente provvedere a nuova ed esaustiva compilazione. Ove risulti l’assenza di gestione per l’esercizio di riferimento, va invece dichiarato il non luogo a procedere.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è investita dell’esame dei conti giudiziali resi da un’agente contabile della riscossione della TOSAP, relativi agli esercizi finanziari 2022 e 2023 per conto di un ente locale.

Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, aveva chiesto la fissazione dell’udienza rilevando che le gestioni rendicontate includevano solo le somme riscosse in contanti, senza considerare gli importi introitati con modalità diverse. All’udienza pubblica l’agente contabile ha chiesto la declaratoria di regolarità dei conti e il discarico, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per la improcedibilità. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che individua l’agente contabile dell’ente locale in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico, imponendo loro la resa del conto e l’assoggettamento alla giurisdizione contabile secondo le norme vigenti.

La questione giuridica centrale attiene alla nozione di maneggio di danaro pubblico. La Corte esclude che essa si esaurisca nella materiale detenzione del contante: rileva invece la disponibilità del denaro, che prescinde dalla concreta modalità di riscossione adottata.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato della stessa Sezione e di altre Sezioni regionali, richiamato in materia di pagamenti tramite PagoPA e tramite bonifico bancario. Da tali precedenti si trae la regola per cui il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, comprese quelle effettuate da subagenti contabili o con modalità differenti dal contante.

La Corte sottolinea la ratio della soluzione: diversamente opinando, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al necessario giudizio di conto, pur essendo l’agente titolare di ciascuna operazione contabile e disponendo del denaro versato dal contribuente in piena autonomia.

Su tali basi il Collegio condivide le conclusioni del Magistrato designato: il conto che descrive la gestione solo per le operazioni in contanti è dichiarato improcedibile, mentre per l’esercizio privo di gestione è dichiarato il non luogo a procedere. Il conto improcedibile deve essere nuovamente compilato, presentato all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositato presso la Sezione; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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