Obbligo riversamento compensi attività extra moenia del medico in esclusiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 104 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di lavoro esclusivo non può svolgere attività libero professionale per conto di terzi. La violazione del vincolo di esclusività determina l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, e integra responsabilità erariale ai sensi del successivo comma 7-bis. L’obbligo di riversamento si estende anche alle attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, non soltanto agli incarichi autorizzabili ma non autorizzati. L’esimente dell’art. 21 D.L. n. 76/2020, che limita la responsabilità ai soli casi di dolo, non opera ratione temporis per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La qualifica di socio di cooperativa non esonera dal divieto quando alla stessa si affianchi lo svolgimento di prestazioni lavorative retribuite.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico pediatra in servizio presso un’azienda socio sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo nel biennio 2015-2016, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 41.664,88.
L’addebito concerneva lo svolgimento di attività professionale esterna retribuita per conto di due società cooperative presso un ospedale, in periodi in cui il rapporto con l’azienda sanitaria di appartenenza era connotato dal regime dell’esclusività. Il convenuto non ha depositato memoria di costituzione, ma in udienza ha insistito nelle eccezioni già formulate in sede di deduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo che, a decorrere dal d.lgs. n. 229/1999, ha introdotto l’art. 15-quater d.lgs. n. 502/1992, imponendo al dirigente sanitario l’opzione tra lavoro in regime di esclusività e non esclusività. A livello sanzionatorio continua a trovare applicazione l’art. 72, comma 7, l. n. 448/1998, che prevede la restituzione dei proventi ricevuti, norma confluita nell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.
La Corte afferma che al medico inquadrato nei ruoli di un’azienda sanitaria pubblica con rapporto esclusivo è precluso lo svolgimento di ulteriori attività professionali per conto di soggetti terzi. Il mancato riversamento dei compensi integra il pregiudizio erariale, con conseguente obbligo risarcitorio.
La Sezione prende atto che le Sezioni Riunite n. 1/2025/QM hanno affermato che l’obbligo di riversamento ex art. 53, commi 7 e 7-bis, riguarda le sole situazioni di incompatibilità relativa, restando ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative derivanti da violazione del dovere di esclusiva con attività radicalmente incompatibili. Nondimeno, il Collegio ritiene di dare continuità al proprio consolidato indirizzo, secondo cui il riversamento si estende anche alle attività assolutamente incompatibili, non autorizzabili: diversamente, il sistema sanzionatorio risulterebbe incoerente, sanzionando gli incarichi non autorizzati ma autorizzabili e non quelli preclusi in radice.
Quanto alle eccezioni difensive, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 21 D.L. n. 76/2020 per ragioni temporali, essendo i fatti collocati nel biennio 2015-2016. Sul versante dell’art. 61 T.U. n. 3/1957, invocato dalla difesa in ragione della qualifica di socio di cooperativa, la Sezione osserva che l’esclusione deve essere limitata alle ipotesi di semplice acquisizione della qualifica di socio e non a quelle — quale quella in esame — in cui la qualifica si affianchi all’espletamento di prestazioni lavorative retribuite, richiamando Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18861/2016.
La Corte rileva inoltre che l’attività esterna è stata svolta in totale assenza di autorizzazione datoriale, non potendo attribuirsi alcun rilievo ad autorizzazioni informali. Infine, sull’eccepita cessazione del regime di esclusività già nel 2016, il Collegio accerta che il convenuto è rimasto in regime di esclusiva sino al 31.12.2016. Il pregiudizio è imputato a titolo di dolo, risultando evidente la consapevolezza della violazione dell’esclusività. Il danno è quantificato al netto delle imposte, con rideterminazione in euro 40.554,61.
Nota della Redazione
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