Criteri di valutazione della diminuente e delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 35531 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., la diminuente del fatto di minore gravità e le modalità della condotta attengono a piani eterogenei: la prima concerne il danno inferto alla persona offesa, le seconde il soggetto attivo del reato. Ne consegue che non è contraddittoria la sentenza che, da un lato, riconosca la diminuente in misura contenuta e, dall’altro, valorizzi la natura invasiva e intimidatoria della condotta. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con la gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi, e con l’assenza di elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente ai fini della diminuente.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., previo riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. La Corte d’appello di Messina, in riforma della decisione, ha applicato la diminuente del terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa applicazione della diminuente del fatto di minore gravità nella sua massima estensione e, con il secondo motivo, l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte affronta separatamente i due motivi, muovendo dalla loro portata logica prima ancora che normativa.

Quanto al primo motivo, il ricorrente sosteneva una contraddizione tra il riconoscimento di un «modesto grado di coartazione» e le modalità «invasive e intimidatorie» della condotta. La Corte osserva che i due elementi operano su piani eterogenei: il grado di coartazione riguarda il danno inferto alla persona offesa, mentre le modalità della condotta concernono il soggetto attivo del reato. Il vizio logico denunciato è quindi platealmente insussistente, perché presuppone un conflitto tra dati che non sono comparabili tra loro.

Quanto al secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato sulla gravità del fatto nei suoi elementi oggettivi e sull’assenza di positivi elementi di valutazione. La Corte reputa la motivazione non illogica e conforme al costante indirizzo di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla riforma dell’art. 62-bis cod. pen., introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125: per effetto della novella, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. La Corte esclude inoltre la liquidazione delle spese in favore della parte civile: nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., il diritto alla rifusione sorge solo se la parte civile abbia esplicato, con memorie scritte, un’attività di contrasto alla pretesa avversaria a tutela dei propri interessi risarcitori, fornendo un utile contributo alla decisione. Nel caso concreto la parte civile si era limitata a richiamare le conclusioni del Procuratore generale, non rassegnate, senza apportare alcun contributo utile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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