Falso innocuo escluso se l’autocertificazione integra l’offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 35529 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falsità in atti, il cosiddetto falso innocuo ricorre nei soli casi in cui l’infedele attestazione, nel falso ideologico, o l’alterazione, nel falso materiale, siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale. L’innocuità non va valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga successivamente fatto. Non sussiste, pertanto, il falso innocuo quando il contenuto dell’autocertificazione realizzi in sé il falso, esaurendo l’offesa nella stessa formazione dell’atto. La consapevolezza dell’agente circa le conseguenze della condotta falsa esclude il difetto dell’elemento psicologico.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 24/11/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 13/03/2025 nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., con la pena di giustizia.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo lamentava vizio di motivazione in ordine alla dedotta mancanza dell’elemento psicologico, non avendo ricevuto alcun beneficio dal reato, poiché la prestazione della cauzione aveva fatto decadere l’obbligo di presentare le dichiarazioni sostitutive. Con il secondo deduceva violazione di legge per la pretesa innocuità del falso. Con il terzo prospettava una questione riferita all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che esso riproduceva pedissequamente l’analoga censura già proposta in appello e che la Corte territoriale aveva evidenziato come l’imputato fosse certamente consapevole delle conseguenze del falso, chiaramente indicate in maiuscolo sul modulo utilizzato.

Il secondo motivo è stato respinto sul piano sostanziale. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, in tema di falsità in atti il falso innocuo ricorre nei soli casi in cui l’infedele attestazione o l’alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020, osservando che tale circostanza non sussisteva nel caso concreto, in cui il contenuto dell’autocertificazione realizzava in sé il falso.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché sollecitava l’esame di una doglianza non devoluta nel giudizio di appello. Dal riepilogo dei motivi di appello, incontestato, emergeva infatti che la sostanziale inoffensività della condotta, che sarebbe stata sterilizzata dalla prestazione della cauzione, non era stata dedotta, essendosi l’imputato limitato a dedurre l’intervenuta assoluzione nel relativo giudizio penale. Sul punto il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il riepilogo dei motivi di appello va contestato a pena di inammissibilità, con riferimento a Sez. 3 n. 11830 del 13/03/2024, Sez. 3 n. 8657 del 15/02/2024, Sez. 3 n. 33415 del 19/05/2023, Sez. 2 n. 31650 del 03/04/2017 e Sez. 2 n. 9028 del 2014.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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