Estorsione aggravata recidiva: prevalenza attenuante dopo sentenza costituzionale (Cass. pen. Sez. 2 n. 6098 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione che denunci cumulativamente e in modo promiscuo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza indicare con precisione su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. In presenza di una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, la motivazione della sentenza di appello può legittimamente essere redatta per relationem a quella di primo grado, in quanto i due provvedimenti si integrano vicendevolmente formando un’unica entità logico-giuridica. La sentenza della Corte costituzionale n. 117/2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta per la rapina, non determina l’illegittimità del giudizio di bilanciamento quando quest’ultimo non sia fondato sul predetto divieto, ma su elementi oggettivi, come il peso della recidiva, che ne giustifichino autonomamente l’esito.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato, dichiarato colpevole di estorsione in esito a giudizio abbreviato. La Corte territoriale, ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023 e fermo il giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, aveva ridotto la sanzione. Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla responsabilità penale, l’illegittimità del mancato riconoscimento della prevalenza dell’attenuante alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 117/2025 e l’omessa valutazione in ordine all’applicazione della pena sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per cui la denuncia cumulativa dei vizi di motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020. Ha inoltre chiarito che, in caso di “doppia conforme”, la motivazione per relationem della sentenza d’appello è pienamente legittima, poiché i due provvedimenti si integrano a vicenda formando un’unica entità logico-giuridica, alla quale deve farsi riferimento per valutare la congruità.

In applicazione di tali principi, il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente reiterativo del corrispondente motivo d’appello, in quanto non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale ma si limitava a proporre una diversa e non consentita lettura del materiale probatorio, omettendo di considerare la natura della condotta contestata. Relativamente al secondo motivo, la Corte ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. La pronuncia di incostituzionalità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità per la rapina, non incide sul caso di specie in quanto la motivazione della sentenza impugnata non era fondata su tale divieto, ma sul “peso” della recidiva reiterata quale elemento idoneo a giustificare l’esito dell’equivalenza.

Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto il motivo in parte generico e in parte manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale la prognosi di cui all’art. 58 l. n. 689/1981, ancorandola all’elevato numero e alla natura dei precedenti penali dell’imputato, elementi concreti e specifici che deponevano per l’inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e il contenimento del rischio di recidiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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