Concordato fallimentare: perizia ex art. 124 l.fall. e accordi con creditori ipotecari (Cass. civ. Sez. I n. 13331 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato fallimentare, l’accordo individuale con cui i creditori ipotecari accettano, su base negoziale, il degrado al chirografo di parte del proprio credito costituisce esercizio di un diritto disponibile e può legittimamente derogare alla prescrizione dell’art. 124, comma 3, l.fall., con la conseguenza che non è dovuta la relazione giurata del professionista designato dal tribunale quando l’interesse primario tutelato dalla norma risulti comunque soddisfatto. La perizia conserva tuttavia una funzione ulteriore, perché determina l’importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza: un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla stima di un terzo indipendente può pertanto profilarsi ove il voto di quei creditori sia stato determinante nella formazione delle maggioranze. Nel giudizio di omologazione il controllo del tribunale resta limitato alla regolarità formale della procedura e all’esito della votazione, restando escluso ogni sindacato sul merito, salvo l’abuso dell’istituto, il cui accertamento integra un giudizio di fatto insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Una società in liquidazione, la sua controllante e il relativo legale rappresentante hanno proposto reclamo avverso il decreto con cui il tribunale aveva omologato il concordato fallimentare della prima. Proponente del concordato era un terzo assuntore, che aveva offerto l’assunzione delle obbligazioni concordatarie a fronte della cessione dell’intero attivo fallimentare.

La proposta prevedeva il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, il soddisfacimento solo parziale dei creditori ipotecari con degrado al chirografo della parte non rimborsata, e un pagamento parziale dei chirografari. Con i creditori ipotecari il proponente aveva sottoscritto accordi individuali, con efficacia risolutivamente condizionata alla mancata omologa, nei quali gli stessi avevano accettato la stima degli immobili e il degrado. La Corte di appello ha respinto il reclamo; i reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’interpretazione degli accordi individuali, sostenendo che l’accollo avesse riguardato tutti i crediti ipotecari, con perdita della qualità di creditori e del diritto di far parte del comitato dei creditori. La Corte lo dichiara inammissibile: la rubrica indica una pluralità di norme codicistiche senza illustrare in che modo il provvedimento le avrebbe violate, secondo il consolidato insegnamento per cui il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. esige specifiche argomentazioni dimostrative del contrasto. L’interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, qui neppure indicati.

Il secondo motivo denunciava l’erronea lettura della domanda e delle eccezioni. Anche qui la Corte rileva plurimi profili di inammissibilità: l’erronea interpretazione della domanda non è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché attiene all’applicazione concreta della norma e non al suo significato. Quanto al dedotto conflitto di interessi dei membri del comitato, la doglianza investe una valutazione di fatto, senza denunciare la violazione di alcuna norma di legge.

Il cuore del provvedimento è il terzo motivo, sulla necessità della perizia attestativa ex art. 124 l.fall.. La Corte richiama il proprio precedente secondo cui la relazione è irrilevante quando la proposta preveda il pagamento integrale del credito privilegiato, perché la misura del soddisfacimento non dipende dal valore di mercato dei beni. Nel caso in esame, invece, la misura del soddisfacimento è legata proprio a quel valore.

La Corte osserva che la norma, dopo il correttivo del 2007, distingue il valore di mercato dal ricavato in caso di liquidazione, che ne costituisce il termine di riferimento per orientare le valutazioni dei creditori e del giudice. Nel patto in esame i creditori ipotecari accettano il degrado di parte del credito: trattandosi di diritto disponibile, la pattuizione può derogare alla prescrizione dell’art. 124, comma 3, l.fall. quanto all’interesse primario tutelato.

La norma svolge però anche una funzione ulteriore, determinando l’importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nella maggioranza. Un interesse alla relazione giurata di un terzo indipendente potrebbe quindi sorgere ove il voto di quei creditori sia stato determinante. Nel caso concreto tale interesse non si profila, perché la proposta è stata approvata dall’unanimità dei creditori ammessi al voto: il motivo è infondato.

Il quarto motivo denunciava l’omessa valutazione dell’abuso dello strumento concordatario. La Corte lo dichiara inammissibile: l’omessa pronuncia va dedotta ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e comunque il giudice di merito ha esaminato la doglianza, rilevando che l’avanzo di attivo prospettato era eventuale e futuribile. Il controllo di omologazione è limitato alla regolarità formale e all’esito della votazione, salvo l’indagine sull’abuso, che integra un accertamento di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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