Legittimazione ad impugnare non è ammissione della qualifica di amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 34146 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione attiva del soggetto destinatario di un atto impositivo non può essere interpretata come ammissione della qualifica che l’amministrazione finanziaria gli abbia attribuito con l’atto notificatogli e che con l’impugnazione venga contestata. In tema di società, la qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta solo all’esito di un compiuto accertamento di una effettiva, completa e sistematica ingerenza nella gestione sociale, non esaurendosi questa in atti eterogenei ed occasionali. Quanto alle sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società ed enti con personalità giuridica, le stesse restano a carico della persona giuridica anche quando questa sia gestita da un amministratore di fatto, salvo che la società di capitali rappresenti un mero schermo, un’entità del tutto fittizia costituita solo per consentire ad una persona fisica di trarre un vantaggio fiscale. In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge per erronea sussunzione postula che l’accertamento in fatto sia considerato fermo e attiene alla sola ricognizione della fattispecie astratta, restando sottratta al sindacato la ricostruzione della fattispecie concreta.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno d’imposta 2009, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di due società e notificati anche al contribuente in qualità di amministratore di fatto delle stesse, sulla scorta di una verifica fiscale da cui emergeva l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni applicate al contribuente e lo respingeva per il resto. La CTR della Lombardia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ritenendo accertata la qualità di amministratore di fatto e la riferibilità al medesimo del meccanismo fraudolento. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resiste con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto la domanda, avanzata in memoria, di applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla sentenza penale che aveva assolto il contribuente dal reato di bancarotta fraudolenta e dichiarato non doversi procedere per gli altri reati per intervenuta prescrizione. La domanda è respinta per duplice ragione: la copia della sentenza penale è priva dell’attestazione di irrevocabilità, e l’assoluzione con formula piena riguarda solo la bancarotta, mentre per i reati fiscali la declaratoria è di prescrizione.

Il primo motivo di ricorso principale è accolto. La stessa controricorrente conferma che gli atti impositivi vennero notificati al contribuente in qualità di amministratore di fatto delle società verificate. Ne deriva che questi aveva piena legittimazione attiva ad impugnare atti ad esso notificati in una qualità che aveva interesse, attuale e concreto, a contestare. La legittimazione del destinatario di un atto impositivo non può, dunque, valere come ammissione della qualifica attribuitagli dall’amministrazione con l’atto stesso.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, il Collegio dà continuità all’orientamento consolidato secondo cui la persona che, priva di investitura formale, si sia inserita nella gestione impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza non si esaurisca in atti eterogenei ed occasionali, ma riveli caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016; in termini, Cass. n. 28819/2008, n. 2586/2014, n. 1546/2022). Tale accertamento è stato omesso dalla CTR.

I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono dichiarati inammissibili per ricorrenza della doppia conforme, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 7724/2022). Il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata pronunciato su tutti gli atti impositivi.

Rigettata l’eccezione di tardività del ricorso incidentale, il relativo motivo è dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge esso contesta la ricostruzione della fattispecie concreta, mentre le sanzioni restano a carico della persona giuridica anche se gestita da un amministratore di fatto, salvo il caso dello schermo fittizio (Cass. n. 16454/2025; Cass. n. 28332/2018; Cass. n. 5924/2017; Cass. n. 19716/2013). La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

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