Diniego delle attenuanti generiche e stato emotivo non patologico (Cass. pen. Sez. I n. 24739 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito confuti ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. L’art. 62-bis cod. pen. non attribuisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi, ma esige la dimostrazione di elementi di segno positivo. In tema di stato emotivo e anomalie della personalità, i tratti narcisistici e impulsivi assumono rilievo solo se, per consistenza, intensità e gravità, incidano concretamente sulla capacità di intendere e di volere, con nesso eziologico tra disturbo e condotta. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della verifica del deficit motivazionale, senza estendersi alla discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado dalla corte di assise e in appello dalla corte di assise d’appello, per omicidio pluriaggravato ai danni della compagna convivente, commesso in occasione di maltrattamenti in famiglia, nonché per maltrattamenti e lesioni ai danni delle figlie. La pena irrogata era l’ergastolo, con pene accessorie e risarcimento in favore delle parti civili.

Con l’unico motivo di ricorso, il condannato lamentava il difetto di motivazione con cui entrambi i giudici di merito avevano negato le circostanze attenuanti generiche. La difesa fondava la richiesta sugli esiti della perizia psichiatrica, che aveva riconosciuto la capacità di intendere e di volere ma aveva evidenziato caratteristiche di personalità con tratti disturbati e uno stato di frustrazione protratto, culminato nello stato emotivo acuto del momento del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dai parametri consolidati sul sindacato di legittimità in materia di motivazione: la verifica riguarda l’effettività, la non manifesta illogicità, l’assenza di contraddittorietà interna e la non incompatibilità con atti specificamente indicati dal ricorrente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, l’art. 62-bis cod. pen. non configura un diritto, ma richiede elementi di segno positivo, valutabili anche attraverso un solo fattore tra quelli dell’art. 133 cod. pen., purché ritenuto prevalente.

La Corte osserva che la questione attiene all’attitudine dello stato emotivo a operare come fattore di attenuazione della responsabilità: eventualità ipotizzabile in astratto, ma esclusa in concreto dai giudici di merito sulla base di un percorso privo di contraddizioni. L’omicidio è stato qualificato come epilogo coerente di una condotta di prevaricazione protratta nel tempo, e non come raptus o impulso imprevedibile. La nomina dell’amministratore di sostegno, lungi dal costituire una causa scatenante estranea, era stata preceduta da un tentativo meno invasivo di coinvolgimento in un percorso psicologico, rifiutato.

La Corte valorizza gli ulteriori indici: l’assenza di ogni resipiscenza, il distacco cinico, la riconduzione del gesto a vendetta verso la persona ritenuta responsabile della sottrazione dell’indipendenza economica. Vengono poi disattesi, con motivazione congrua, i restanti argomenti difensivi: la confessione, ritenuta necessitata dalle circostanze; l’incensuratezza, di per sé insufficiente; la scelta processuale di aderire all’acquisizione del fascicolo delle indagini; la problematicità della famiglia di origine, priva di incidenza psicologica accertata; l’età del ricorrente.

Sul piano personologico, la Corte ribadisce che le anomalie caratteriali e l’impulsività rilevano solo se capaci di escludere o far grandemente scemare la capacità di intendere e di volere, con nesso eziologico con la condotta, restando irrilevanti gli stati emotivi e passionali che non si inseriscano in un quadro di infermità. Il ricorso è quindi rigettato. Quanto alla richiesta della parte civile, la Corte esclude la rifusione delle spese del grado, mancando un interesse civile tutelabile in un giudizio che ha ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

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