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Guida senza patente: la recidiva nel biennio non richiede il passaggio in giudicato della contestazione (Cass. pen. Sez. IV n. 31527 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992. L’onere probatorio gravante sul pubblico ministero è limitato alla dimostrazione della definitività del precedente accertamento amministrativo. Non è richiesta, invece, la prova dell’eventuale passaggio in giudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, trattandosi di requisito non previsto dalla norma incriminatrice. L’assoluzione fondata sull’assenza di tale prova integra un errore di diritto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, pronunciando su richiesta di decreto penale di condanna, aveva assolto il prevenuto dal reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Il giudice aveva ritenuto che la pubblica accusa non avesse dimostrato la recidiva nel biennio, requisito necessario per l’integrazione della fattispecie penale, essendo stata la mera guida senza patente depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la sentenza impugnata dava atto dell’esistenza di plurime sanzioni amministrative per guida senza patente, tutte definitive, ma riteneva comunque necessaria l’ulteriore dimostrazione del passaggio in giudicato della contestazione sottostante.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l’evidente errore di diritto compiuto dal G.i.p. Il giudice di merito aveva richiesto alla pubblica accusa un requisito ulteriore non previsto dalla norma penale: la dimostrazione dell’eventuale passaggio in giudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale.

La Suprema Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 4, n. 44905 del 2023, secondo cui, essendo la recidiva un elemento costitutivo del reato, l’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo grava sul pubblico ministero, in conformità alla regola generale. Ha inoltre richiamato il precedente di Sez. 4, n. 6163 del 2017, sempre in tema di guida senza patente.

La Corte ha quindi chiarito che l’onere probatorio del pubblico ministero si esaurisce nella dimostrazione della definitività dell’accertamento amministrativo precedente, circostanza che nel caso di specie risultava già acquisita agli atti, essendo le sanzioni amministrative “tutte divenute definitive”. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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