Riparazione ingiusta detenzione e liquidazione onorari al Ministero senza attività difensiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 976 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la nozione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è desunta dall’art. 43 cod. pen. e ricorre quando la condotta, pur tesa ad altri risultati, realizzi per evidente, macroscopica negligenza una situazione idonea a costituire ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. La frequentazione di soggetti dediti a reati, posta in essere in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione al reato, integra un comportamento gravemente colposo ostativo, purché il giudice motivi sull’idoneità di tali frequentazioni a essere interpretate come indici di complicità in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo. La valutazione della colpa va effettuata ex ante, ma non è avulsa dai fatti accertati nel giudizio di assoluzione, potendo la condotta penalmente irrilevante giustificare l’esclusione della riparazione se connotata da inescusabile leggerezza. In materia di liquidazione degli onorari, il principio di cui all’art. 4 D.M. n. 55/2014 impone che i compensi siano commisurati all’attività difensiva effettivamente prestata, con esclusione del compenso per la fase decisionale in assenza di qualsiasi prestazione difensiva in quella fase.
Il Fatto
La Corte di Appello di Potenza rigettava la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da un soggetto, assolto con formula piena da un’accusa di concorso in tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso. La Corte territoriale ravvisava la condizione ostativa della colpa grave, valorizzando le frequentazioni del richiedente con pregiudicati e le condotte prodromiche all’azione criminosa, nonché il mendacio in sede di interrogatorio di garanzia. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il richiedente, deducendo l’insussistenza della colpa ostativa e l’illegittimità della liquidazione degli onorari al Ministero resistente per la fase decisionale, in assenza di attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha delimitato il proprio sindacato alla correttezza del procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 51779 del 2013 in tema di valutazione della colpa grave. Ha altresì ribadito che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra un comportamento idoneo a concretare la condizione ostativa, quando posta in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo, come affermato da precedenti conformi citati nel provvedimento.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e adeguata, avendo esplicitato le ragioni per cui le condotte del richiedente, consistenti nell’accompagnare gli autori del tentato reato sul luogo, nella partecipazione ad attività preparatorie e nella disponibilità al prosieguo, fossero idonee a creare un’apparenza di complicità. Il ricorrente si è limitato a contrapporre una diversa valutazione senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, rendendo inammissibile la censura.
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui la colpa ostativa non potrebbe fondarsi sulle stesse condotte valutate dal giudice dell’assoluzione, richiamando la giurisprudenza per cui anche il fatto penalmente irrilevante può giustificare l’esclusione della riparazione, considerato il diverso criterio valutativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio proprio del giudizio penale di merito.
Ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla liquidazione degli onorari al Ministero, poiché dagli atti risultava che la difesa erariale si era limitata al deposito della comparsa di costituzione, senza svolgere alcuna attività nella fase decisionale. La Corte ha annullato senza rinvio la liquidazione dell’importo di euro 2.552,00 per la fase decisionale, rideterminandola in euro 1.489,00, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., non ravvisandosi la necessità di rinvio.
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Nota della Redazione
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