Illegittima l’integrazione postuma della motivazione del diniego di attestazione del silenzio assenso (TAR Puglia n. 179 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio assenso, l’istanza con cui il privato chiede all’Amministrazione una formale attestazione dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso attiva un distinto procedimento amministrativo, già implicitamente ammesso dall’ordinamento anche prima dell’introduzione dell’art. 20, comma 2-bis, l. n. 241/1990. La nota con cui l’Amministrazione nega il rilascio di una siffatta attestazione ha valore provvedimentale, in quanto oppone un diniego alla pretesa del privato, ed è tempestivamente impugnabile, essendo la prima lesione concreta dell’interesse legittimo. È generalmente vietata l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento tramite atti processuali, salvo che l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che il provvedimento, di carattere vincolato, non potesse avere contenuto diverso.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver richiesto nel 2009 e nel 2010 il rilascio di certificati di agibilità per alcuni blocchi edilizi, senza ricevere risposta, presentava nel 2020 una nuova istanza volta ad ottenere la formale attestazione dell’intervenuto silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 l. n. 241/1990. Il Comune, con la nota impugnata, negava tale attestazione, sostenendo che le richieste di documentazione integrativa formulate nel 2010 e nel 2011 non avevano ricevuto alcun riscontro. La società impugnava il diniego, deducendo, tra gli altri, vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune. La prima, perché la lesione dell’interesse legittimo della ricorrente a ottenere una decisione espressa sulla propria istanza di attestazione si è concretizzata solo con il diniego del 2020, e non con la precedente nota del 2011, che aveva natura meramente istruttoria. La seconda, perché la nota impugnata ha effettivamente natura provvedimentale, opponendo un diniego alla richiesta di attestazione del silenzio, e ciò radica l’interesse ad agire.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il Comune respinse l’istanza sulla base della mera deduzione che le proprie richieste di documenti fossero rimaste inevase. Tale presupposto di fatto è stato però smentito dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in giudizio, dalla quale è emerso che essa aveva riscontrato le richieste del 4 maggio 2010 con note del 10 maggio 2010, regolarmente protocollate dal Comune, e che aveva replicato anche alla successiva richiesta dell’8 settembre 2011 con nota protocollata il 29 settembre 2011. La motivazione del diniego è quindi risultata viziata da difetto di istruttoria.
La Corte ha inoltre stigmatizzato il tentativo del Comune di integrare in giudizio la motivazione del diniego, con argomentazioni sui presupposti per la configurabilità del silenzio assenso non desumibili dal testo del provvedimento impugnato. L’integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali è, infatti, generalmente vietata, fatta salva l’eccezione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che però presuppone la dimostrazione che il provvedimento, essendo vincolato, non potesse avere un contenuto diverso. Tale dimostrazione è stata ritenuta mancante nel caso di specie, difettando un completo confronto procedimentale sui documenti trasmessi.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’annullamento della nota impugnata e l’obbligo per il Comune di procedere a una nuova valutazione dell’istanza del 30 gennaio 2020. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.