Diniego di sanatoria edilizia in area vincolata e obbligo di motivazione concreta (Cons. Stato n. 6427 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia relativo a immobile insistente su area sottoposta a vincolo archeologico deve fondarsi su una motivazione concreta, che indichi le specifiche opere ritenute incompatibili, le disposizioni di tutela violate e le ragioni per cui le trasformazioni incidono sull’interesse protetto. La mera difformità dell’ingombro di sedime rispetto a un progetto risalente e la mancanza del previo nullaosto soprintendentizio non costituiscono, di per sé, ostacolo automatico alla sanatoria. Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità attuale delle opere con il vincolo, anche imponendo prescrizioni o condizioni. È illegittimo il diniego affetto da difetto di motivazione, carenza istruttoria e contraddittorietà rispetto a un precedente nullaosta.

Il Fatto

La controversia origina dalla domanda di accertamento di conformità presentata dai proprietari di un immobile sito nel Comune di Falerone, insistente su area sottoposta a vincolo archeologico in forza di decreto ministeriale del 1955. Il ricorrente aveva presentato una S.C.I.A. in sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, per opere realizzate sin dal 1985 e dichiarate conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.

Il Comune trasmetteva l’istanza alla Soprintendenza per il necessario parere sul vincolo. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la Soprintendenza adottava il diniego definitivo, fondato sulla difformità dell’ingombro di sedime rispetto al progetto autorizzato nel 1959 e sull’assenza di preventiva autorizzazione per gli interventi del 1968 e del 1985. Il TAR Marche respingeva il ricorso con compensazione delle spese. I proprietari propongono appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame ritenendo sussistente il dedotto difetto di motivazione. Il provvedimento soprintendentizio si limita a richiamare una generica difformità dello stato dei luoghi e dell’ingombro di sedime, la mancata acquisizione del nullaosta per interventi risalenti e un’apodittica affermazione di non ammissibilità delle opere rispetto alle norme di tutela.

Tale apparato argomentativo non consente di comprendere quali specifiche opere siano ritenute incompatibili, quali disposizioni risultino concretamente violate e in che modo le trasformazioni incidano sull’interesse archeologico protetto. La motivazione si risolve quindi in una formula generica e stereotipata, inidonea a sorreggere il diniego.

Il Collegio rileva inoltre che il vincolo archeologico risulta, per quanto emerge dagli atti, privo di prescrizioni specifiche limitative delle modalità di utilizzo del suolo e del fabbricato. Gli interventi oggetto di sanatoria consistono prevalentemente in modifiche interne e prospettiche; non è dimostrato che abbiano comportato alterazioni rilevanti del sottosuolo o dell’area di sedime rilevanti ai fini della tutela archeologica. La Soprintendenza avrebbe dovuto esplicitare, con adeguata istruttoria, le ragioni dell’incidenza concreta sull’interesse tutelato.

La Corte afferma che la mancanza del previo nullaosta per gli interventi del 1968 e del 1985 non può considerarsi ostativa in via automatica alla sanatoria. Nel procedimento di accertamento di conformità l’amministrazione è chiamata a valutare la compatibilità attuale delle opere con il vincolo, eventualmente imponendo prescrizioni o condizioni. Nel caso di specie la Soprintendenza non ha svolto tale verifica, valorizzando un dato meramente formale.

Ulteriore profilo di illegittimità è la contraddittorietà dell’azione amministrativa: la medesima Soprintendenza aveva rilasciato nel 2001 un nullaosta relativo al cambio di destinazione d’uso del piano terra, presupponendo la conoscenza dello stato dei luoghi. In mancanza di puntuale giustificazione, il successivo diniego appare incoerente. Il provvedimento è quindi annullato e la sentenza riformata, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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