Formazione del silenzio-assenso sulla variante edilizia anche in caso di difformità urbanistica: annullata la demolizione (TAR Puglia n. 180 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 si forma anche quando l’attività oggetto della domanda non è conforme alla disciplina urbanistica o edilizia, in quanto l’istituto risponde a una valutazione legale tipica che affida all’inerzia dell’amministrazione il valore di accoglimento dell’istanza. Il potere primario di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale e l’amministrazione può intervenire solo in via di autotutela sull’assetto di interessi silenziosamente formatosi. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui consente la formazione del titolo anche in difetto di conformità alla legge e alla strumentazione urbanistica, poiché l’amministrazione conserva efficaci strumenti di controllo a tutela degli interessi sensibili. Il titolo silenziosamente formatosi è soggetto al regime dell’annullabilità, non della nullità.
Il Fatto
Un’ordinanza comunale ingiungeva la demolizione di una piscina interrata realizzata in assenza del titolo abilitativo, su un’area in parte destinata dal PRG a parcheggi pubblici. Il proprietario aveva presentato istanza di variante in corso d’opera al permesso di costruire originario, seguita da un’istruttoria culminata nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, senza che l’amministrazione avesse mai concluso il procedimento. Avendo il privato eseguito l’intervento confidando nella formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione, a distanza di anni e all’esito di un sopralluogo, adottava l’ordinanza repressiva. Il destinatario impugnava il provvedimento e, successivamente, anche il silenzio-diniego formatosi sulla domanda di sanatoria presentata per tuziorismo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce che la formazione del silenzio-assenso prescinde dalla conformità sostanziale dell’intervento alla disciplina urbanistica. Il decorso del termine di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, pacifico nel caso di specie, ha determinato l’accoglimento dell’istanza di variante, con la conseguenza che il titolo abilitativo deve ritenersi perfezionato anche in assenza dei presupposti sostanziali per il suo rilascio. L’amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela per annullare il titolo formatosi in contrasto con la legge, ma non può disconoscere gli effetti della domanda in un momento successivo.
La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5746 del 2022, secondo cui l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento e il potere primario di provvedere viene meno con il decorso del termine, nonché la successiva pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3051 del 2025, che ribadisce come il titolo possa perfezionarsi anche con riguardo a una domanda non conforme a legge. Viene altresì richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2528 del 2025, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, evidenziando come l’istituto realizzi un equo contemperamento tra libertà del privato e poteri di controllo dell’amministrazione, la quale può sempre intervenire in autotutela.
Sulla base di tali coordinate, il provvedimento di demolizione risulta viziato laddove motiva l’inesistenza del titolo abilitativo senza considerare l’intervenuta formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è accolto e l’ordinanza di demolizione è annullata. I motivi aggiunti avverso il silenzio-diniego sulla sanatoria sono invece dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’ottenimento del titolo tramite silenzio-assenso assorbente rispetto alla richiesta di sanatoria. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.