Diniego cittadinanza non può fondarsi su reato archiviato senza valutazione integrazione (TAR Lazio n. 14579 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l’amministrazione esercita un potere ampliamente discrezionale, che si risolve in un apprezzamento di opportunità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale e che non può trasmodare in arbitrio. La valutazione deve avere carattere complessivo e deve abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l’effettivo grado di integrazione del richiedente, con necessaria ponderazione della gravità e dell’esito delle vicende penali eventualmente emerse. È illegittimo il diniego fondato su una mera notizia di reato successivamente archiviata, senza che l’amministrazione abbia svolto una compiuta istruttoria sulle circostanze concrete della condotta contestata né abbia valutato la personalità dell’istante nel suo complesso.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’amministrazione respingeva la domanda ritenendo non coincidente l’interesse pubblico con quello del richiedente, in ragione di una notizia di reato del 2015 per furto in abitazione.
Il diniego veniva impugnato deducendo violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, rilevando che la notizia di reato era stata archiviata e che l’amministrazione non aveva valutato il livello di integrazione raggiunto nella comunità nazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è atto di concessione, espressione del potere sovrano dello Stato, che presuppone l’esercizio di una amplissima discrezionalità, sindacabile solo sotto i profili del difetto di istruttoria, dell’illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà e dell’insufficienza motivazionale.
Ciò posto, il giudice ritiene fondata e assorbente la censura di difetto di istruttoria e motivazione, conseguente all’omissione delle verifiche sui pregiudizi penali contestati: la notizia di reato del 2015 era stata archiviata il 8 settembre 2016 e l’amministrazione non aveva raccolto informazioni sulle circostanze della condotta, pur avendo l’istante allegato documentazione fotografica atta a dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Richiamando il principio per cui la valutazione deve avere carattere complessivo, abbracciando l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare del richiedente, la Corte evidenzia che la riconducibilità di una mera notizia di reato archiviata non può costituire, da sola, ragione sufficiente del diniego, senza che l’amministrazione indichi i motivi della sua specifica valenza negativa e senza la ponderazione della gravità della vicenda e dell’effettiva pericolosità dell’istante.
Nel caso di specie, manca la prova di una valutazione puntuale della personalità del richiedente, la cui permanenza ultraventennale sul territorio nazionale si è caratterizzata per l’assenza di elementi di controindicazione. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza sulla base di una istruttoria completa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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