Voto numerico insufficiente all’esame di avvocato annullato per illogicità manifesta (TAR Lombardia n. 645 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso con il solo voto numerico costituisce, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, motivazione adeguata e sufficiente dei giudizi di sufficienza e insufficienza sulle prove concorsuali. Tale principio non è però assoluto sul piano del controllo giurisdizionale: quando la parte ricorrente allega e comprova che l’elaborato non presenta criticità immediatamente percepibili e che elaborati sostanzialmente sovrapponibili sono stati valutati in modo difforme, il giudizio negativo, privo di ogni riferimento ai criteri di correzione, è affetto da manifesta illogicità e irragionevolezza. Ne deriva l’annullamento dell’atto ai fini di un motivato riesame dell’elaborato da parte di una diversa commissione. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in sindacato sostitutivo, ricostruendo a posteriori e in via congetturale il percorso valutativo che la commissione avrebbe dovuto compiere.

Il Fatto

La ricorrente ha sostenuto l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione 2024. La prova scritta si è svolta secondo le modalità dell’art. 4 quater del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, consistente nella redazione di un unico atto su quesito scelto in materia penale.

La Prima Sottocommissione istituita presso una Corte d’Appello ha attribuito all’elaborato una valutazione insufficiente pari a 15/30, con motivazione meramente numerica. Da qui la non ammissione alla prova orale e l’impugnazione davanti al TAR, con richiesta di annullare la decisione, la conseguente non ammissione, la circolare ministeriale sui criteri di correzione e il verbale delle sottocommissioni che aveva deliberato l’uso esclusivo del voto numerico. Il Ministero della Giustizia si è costituito a difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta separatamente i tre motivi. Il primo e il terzo attengono alla dedotta illegittimità della motivazione meramente numerica nei giudizi di non ammissione all’esame forense. Il secondo motivo denuncia la macroscopica inattendibilità del voto negativo.

Sul primo e terzo motivo il Tribunale prende atto che il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata dal Ministero, ha non solo confermato ma rafforzato il principio di sufficienza del voto numerico, ritenendolo anzi maggiormente idoneo di un giudizio discorsivo per la sua standardizzazione, in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Il giudice di appello ha escluso i presupposti per riproporre la questione di legittimità costituzionale, già vagliata dalla Corte cost. n. 175 del 2011 e dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017.

Il Collegio non condivide pienamente tale impostazione e valorizza il diritto eurounitario: la Direttiva 2006/123/CE, l’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 59/2010 e gli artt. 41 e 47 CDFUE esigono criteri chiari, oggettivi e trasparenti e un obbligo di motivazione strumentale all’effettiva difesa in giudizio. Il voto numerico non è idoneo a esternare le ragioni effettive della non idoneità e rischia di trasformare il sindacato di legittimità in un sindacato sostitutivo su basi congetturali.

Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e di uniformità degli orientamenti, il Tribunale ritiene di dover seguire il Giudice di appello, rigettando il primo e il terzo motivo. Accoglie invece il secondo: l’elaborato non presenta criticità percepibili e risulta analogo ad altri giudicati sufficienti, come confermato dal raffronto con gli elaborati prodotti e con la soluzione di una nota scuola di preparazione. L’Amministrazione non ha offerto elementi utili a comprendere le ragioni del voto.

Il giudizio di insufficienza è quindi viziato da manifesta illogicità e va annullato ai fini di un riesame da parte di una diversa commissione, presso altra Corte d’Appello, che potrà concludersi con il solo voto numerico o con una sintetica motivazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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