Esecuzione del giudicato e penalità di mora nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 2828 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione, nominando contestualmente il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso dell’ausiliario viene liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con onere di presentazione della parcella a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrendo il termine dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza indicata in motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza n. 4120/2024 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato negli anni scolastici indicati nel titolo.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Persistendo l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la documentazione versata in atti dimostra la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. Determinanti sono la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996.

Su questa base il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio ha poi precisato il regime dell’ausiliario. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con rinvio, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla circolare ministeriale ivi richiamata, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R..

La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha disposta a carico dell’Amministrazione e a favore del ricorrente, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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