Il diniego di cittadinanza può basarsi su sospetti riservati (TAR Lazio n. 4527 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana costituisce oggetto di un provvedimento ampiamente discrezionale, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione. Il diniego può essere legittimamente fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, la cui verifica non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende all’area della prevenzione. In tale ambito, può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organismi di intelligence. L’obbligo motivazionale del diniego può essere assolto in forma attenuata, anche mediante richiamo ob relationem alle informative riservate, ferma restando l’ostensione in giudizio della documentazione classificata.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era motivato con riferimento a elementi emersi dall’attività informativa che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, senza che fosse possibile esplicitare i contenuti delle risultanze riservate.

Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando l’assenza di indicazioni sui fatti ostativi e la mancata considerazione del suo inserimento sociale e della sua condotta irreprensibile. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, disponeva l’acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego, depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’incombente istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere esercitato, rammentando che la concessione della cittadinanza è atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità, sicché il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo dei vizi di eccesso di potere e non può estendersi alla valutazione autonoma dei presupposti di idoneità del richiedente. La verifica dell’Amministrazione deve escludere ogni possibile azione del soggetto in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale, attraverso un giudizio prognostico che consideri l’assenza di precedenti penali, la condotta di vita ed i valori di convivenza civile.

Quanto ai presupposti del diniego, il Tribunale ha evidenziato che la verifica dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non richiede l’accertamento di fatti penalmente rilevanti, potendo estendersi all’area della prevenzione e della pericolosità sociale astratta. In questa prospettiva, la posizione dell’Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze degli organismi di intelligence, ed il diniego può essere legittimamente fondato anche sul semplice sospetto, purché basato su elementi concreti, attesa l’irrevocabilità della concessione una volta attribuita.

In relazione al vizio motivazionale, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di informative classificate come riservate, l’obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata, anche mediante il rinvio ob relationem, per evitare che l’ostensione dei fatti accertati comprometta attività di indagine e di prevenzione. I diritti di difesa del ricorrente sono stati comunque garantiti dall’acquisizione in giudizio della documentazione riservata, disposta d’ufficio dal Tribunale, che ha consentito l’accesso ai relativi contenuti.

Dall’esame della documentazione acquisita è emersa la segnalazione del ricorrente da parte degli organismi di intelligence per la vicinanza ad ambienti riconducibili a consorterie criminali dedite al traffico di esseri umani e allo sfruttamento dei fenomeni migratori. Tali elementi, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate, sono stati ritenuti idonei a integrare i presupposti del diniego ai sensi dell’art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992, senza che rilevasse l’assenza di provvedimenti penali o di pubblica sicurezza, essendo sufficiente la sussistenza di sospetti fondati su elementi concreti in una logica preventiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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