Il silenzio-inadempimento non è azionabile per sollecitare la riedizione di un potere discrezionale (TAR Abruzzo n. 322 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. è esperibile solo quando sia decorso il termine per la conclusione di un procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di avviare e definire. Le istanze del privato volte a sollecitare l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale hanno funzione meramente sollecitatoria e non determinano l’insorgenza di un obbligo di provvedere. La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo, affermando che l’Amministrazione “potrà” riesercitare il potere, riconosce una mera facoltà, rimessa nella discrezionalità dell’ente, e non introduce un obbligo attuale e coercibile. L’apposizione di un vincolo di interesse culturale non è condizione ostativa allo svolgimento di attività didattica nell’immobile, con la conseguenza che il titolare di una sala giochi non trae alcun vantaggio concreto dall’eventuale declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione all’esercizio di una sala giochi VLT, aveva subito la revoca della licenza in quanto i locali si trovavano a distanza inferiore a 300 metri da un “luogo sensibile”, individuato nell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche con sede in un immobile di proprietà della controinteressata. L’immobile era stato oggetto di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto di dichiarazione di interesse culturale. La ricorrente aveva quindi presentato istanza alla Soprintendenza per ottenere la riattivazione dell’istruttoria volta all’apposizione del vincolo, seguita da diffida, e, avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenuta conferente e fondata. La società ricorrente non ha dimostrato di poter trarre alcun vantaggio concreto dall’accoglimento della domanda: l’apposizione del vincolo culturale, infatti, non impedirebbe la prosecuzione dell’attività didattica nell’immobile, che continuerebbe a qualificarsi come “luogo sensibile” in ragione della sua destinazione funzionale, come già chiarito dalle pronunce richiamate in motivazione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorso è comunque infondato nel merito. Il rito del silenzio, ex art. 31 c.p.a., presuppone la decorso dei termini per la conclusione di un procedimento già avviato. Nel caso di specie, invece, l’azione era diretta a far aprire un procedimento nuovo, volto all’adozione di un provvedimento di apposizione del vincolo culturale, espressione di valutazioni ampiamente discrezionali della Soprintendenza. Ne consegue che all’istanza del privato non può essere riconosciuta altra funzione se non quella meramente sollecitatoria.
Quanto all’asserita efficacia della sentenza del Consiglio di Stato n. 6980/2025, il Collegio ha chiarito che tale pronuncia non ha introdotto alcun obbligo attuale di riesercitare il potere. L’affermazione secondo cui l’Amministrazione “potrà riesercitare il potere” ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 configura il riconoscimento di una mera facoltà, rimessa alla discrezionalità dell’ente nell’an, nel quomodo e nel quando, il cui esercizio non può essere imposto dall’odierna iniziativa giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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