Accesso difensivo agli atti prefettizi e diniego apodittico del segreto (TAR Campania n. 2287 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti che sorreggono il provvedimento di rigetto dell’iscrizione nelle white list provinciali è illegittimo quando l’amministrazione si limiti a invocare in forma aprioristica e apodittica l’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994. La deroga al diritto di accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica non opera in modo generalizzato: l’amministrazione è tenuta a circostanziare il pregiudizio effettivo che l’ostensione potrebbe recare agli interessi protetti. L’accesso richiesto, qualificabile come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, prevale in quanto strumentale alla tutela in sede giurisdizionale degli interessi della parte istante, potendosi preservare la segretezza mediante accorgimenti divulgativi e mirati omissis.
Il Fatto
La società ricorrente, in liquidazione, aveva chiesto alla Prefettura U.T.G. di Caserta di accedere a tutta la documentazione relativa al provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, le era stata comunicata l’esistenza delle situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. L’istanza riguardava in particolare i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze, gli atti istruttori presupposti e i rapporti informativi delle autorità di polizia, posti a fondamento anche del diniego di iscrizione in white list.
Dopo il diniego iniziale, la Prefettura ha in corso di giudizio consentito l’accesso ai soli verbali di riunione. La società ha quindi impugnato con motivi aggiunti la nota di ostensione parziale, chiedendo l’accoglimento della domanda di accesso per i documenti residui, che l’amministrazione ha qualificato come aventi valenza meramente organizzativa e interna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di diritto di accesso e di interessati delineata dall’art. 22, comma primo, della legge n. 241/1990, quale diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, correlato alla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Su questa base il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo, limitatamente ai verbali consegnati in corso di causa. Per i documenti non ancora ostesi, invece, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accolti.
La parte ricorrente ha prospettato un interesse attuale, concreto e personale, riconducibile al proprio diritto di difendersi avverso il diniego di iscrizione in white list. L’accesso si connota pertanto come accesso difensivo, configurandosi un interesse qualificato dall’esigenza di ottenere i documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ritiene illegittimo il diniego anche sotto altro profilo: l’amministrazione non può limitarsi a invocare in forma aprioristica e apodittica l’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, dovendo definire e circostanziare l’ipotetico pregiudizio effettivo che l’accesso potrebbe recare ai superiori interessi protetti. Tanto più quando l’istanza è strumentale alla tutela giurisdizionale dei propri interessi.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, 24.05.2022, n. 887; Id., 08.07.2024, n. 1100), il Collegio evidenzia che la disposizione va interpretata in senso non strettamente letterale, per evitare una sottrazione generalizzata dei documenti dell’amministrazione dell’Interno all’accesso. Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono essere preservate con accorgimenti divulgativi idonei a mascherare le indicazioni involgenti valutazioni funzionali a tali interessi.
Il Tribunale annulla dunque i provvedimenti di diniego nei limiti indicati e condanna l’amministrazione all’ostensione, restando impregiudicata l’apposizione dei soli omissis indispensabili per motivate esigenze di concreta segretezza di atti di indagine in corso. Le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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