Diniego di condono per difetto di riferibilità e coerenza dell’istanza (Cass. civ. Sez. V n. 26651 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di definizione agevolata della controversia tributaria è inammissibile quando sia riferita a un atto impositivo già onorato dal contribuente, poiché difetta di un oggetto da condonare. Anche a volerla riferire al diverso atto impositivo oggetto del giudizio, l’istanza resta inammissibile ove riporti cifre offerte per la definizione incoerenti con la pretesa fiscale che si intende condonare. Spetta al giudice del merito illustrare le ragioni per cui ritiene infondata la contestazione dell’Amministrazione finanziaria sulla incompatibilità dei dati contabili indicati nella richiesta di condono. La pronuncia che si limiti a dichiarare legittima l’istanza, senza statutire nulla sulla sorte del giudizio, è censurabile per difetto di motivazione.

Il Fatto

La contribuente riceveva la notificazione di un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria correggeva, sulla base della dichiarazione dei redditi, il valore di tre cessioni immobiliari relative all’anno 2009. Il debito fiscale era pacificamente onorato dalla parte.

Successivamente, alla contribuente e a un terzo era notificato un avviso di rettifica e liquidazione, recante il medesimo numero del precedente atto, con cui si rettificavano i valori dichiarati nell’atto di compravendita di un immobile e si richiedeva il pagamento dei maggiori importi. I contribuenti impugnavano l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso. In appello la contribuente riproponeva le censure e presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, indicando di voler definire un avviso di liquidazione, non di rettifica e liquidazione. L’Agenzia opponeva il proprio diniego. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva il ricorso; l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: si contesta il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, avendo erroneamente ritenuto che la definizione agevolata fosse stata validamente richiesta con riferimento all’avviso di rettifica e liquidazione oggetto del giudizio.

La Corte condivide l’osservazione della Corte tributaria laziale secondo cui emettere due atti di imposizione tributaria recanti il medesimo numero può ingenerare confusione. Ritiene, tuttavia, che la contestazione dell’Amministrazione finanziaria sia chiara. Nella prospettazione dell’Ente impositore, la contribuente ha domandato la definizione agevolata in relazione a un debito fiscale riportato in un atto di liquidazione che aveva già onorato, e in tal senso ha proposto un’istanza inammissibile.

La Corte aggiunge che, anche a voler interpretare la richiesta come relativa al diverso atto di rettifica e liquidazione oggetto del giudizio, l’istanza rimarrebbe comunque inammissibile, perché riporta cifre offerte per la definizione che non sono coerenti con la pretesa fiscale che la parte intenderebbe condonare. La contribuente ha calcolato le cifre dovute in sede di condono considerando quanto già versato, ma non emerge dagli atti a disposizione della Corte di legittimità a quali importi intenda riferirsi, né come abbia provato di averli versati.

La Corte rileva inoltre che l’impugnata pronuncia del giudice dell’appello non appare interamente comprensibile. La Corte tributaria regionale riporta la contestazione dell’Amministrazione finanziaria — secondo cui i dati contabili indicati nella richiesta di condono non possono ritenersi compatibili con la pretesa fiscale da onorare — ma non illustra perché la ritenga infondata. A fronte del chiaro argomento dell’Amministrazione secondo cui i due atti sono diversi, il giudice non chiarisce su che cosa fondi la propria valutazione. Infine, il giudice del gravame ha ritenuto di definire la controversia limitandosi a dichiarare legittima l’istanza di condono, senza nulla specificare circa la sorte del giudizio. Il ricorso è pertanto accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese di lite del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *