Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di (TAR Lazio n. 82 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non disponendo di alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, e residuando al più una limitata discrezionalità quanto al quomodo. L’inerzia serbata dall’amministrazione, che pur costituitasi non abbia contestato i fatti dedotti dal ricorrente, integra il presupposto dell’inottemperanza, con conseguente ordine di esatta esecuzione nel termine assegnato, nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini fissati in dispositivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a ricevere gli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per i collaboratori scolastici di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze sul trattamento economico, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato alcuna esecuzione, neppure parziale, alla pronuncia, esperendo quindi l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. e chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, rilevando che il Ministero, pur essendosi costituito in giudizio, non ha spiegato alcuna difesa e non ha fornito alcun elemento dal quale desumere l’avvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda. Ne consegue che i fatti rappresentati dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate devono considerarsi non contestati.
Su questa base il giudice amministrativo ha qualificato l’inerzia dell’amministrazione come presupposto dell’inottemperanza, richiamando sul punto un precedente del Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023.
Il Collegio ha poi ricostruito l’oggetto del giudizio di ottemperanza, richiamando l’orientamento secondo cui esso consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, alla luce degli art. 34, comma 1, lett. e), e art. 112, comma 1, cod. proc. amm. e di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012. Ha ricordato che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità quanto all’an e al quando e residuando solo una limitata discrezionalità quanto al quomodo, come affermato in Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015.
La verifica dell’esatto adempimento ha dato esito negativo. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, corrispondendo le differenze retributive e gli interessi, oltre al contributo unificato, ove non già corrisposti, e ha disposto che, in caso di perdurante inerzia, provveda in qualità di commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, entro ulteriori trenta giorni.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., facendo decorrere le penalità dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e commisurandole agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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