Emersione lavoro irregolare: reddito del datore requisito indefettibile (TAR Lazio n. 2486 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il possesso di un reddito minimo in capo al datore di lavoro, fissato dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, costituisce requisito indefettibile della fattispecie. La sua carenza configura un’ipotesi di insussistenza ab origine delle condizioni normative per la regolarizzazione e non una causa imputabile al datore superabile a favore del lavoratore. Ne deriva che il diniego dell’emersione è provvedimento vincolato e non richiede il preavviso di rigetto, essendo applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’accertamento di tali requisiti e resta escluso in loro assenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma ha rigettato la domanda di emersione presentata dalla datrice di lavoro in suo favore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il diniego si fonda sul mancato possesso del requisito reddituale in capo alla datrice di lavoro.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per l’omesso invio del preavviso di rigetto e il superamento dei termini procedimentali, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che la carenza di presupposti imputabile al datore non può ricadere sul lavoratore e che questi avrebbe diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la motivazione già resa in sede cautelare. La carenza del requisito reddituale previsto dall’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34/2020 e determinato dall’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 non costituisce causa imputabile al datore superabile a favore del lavoratore, ma profilo di insussistenza ab origine delle condizioni normative per la regolarizzazione.

Nel caso concreto l’incapienza del reddito della datrice di lavoro non è stata specificamente contestata e deve ritenersi provata ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Non sussistevano dunque i presupposti dell’emersione e il provvedimento impugnato è legittimo.

Quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, il Collegio rileva che la Corte costituzionale n. 209/2023 ha chiarito come la previsione del reddito minimo assolva alla funzione di prevenire elusioni del sistema, assicurare la sostenibilità del costo del lavoro ed evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti fittizi. Il rilascio del permesso presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione; in loro assenza permane la condizione di irregolarità.

Il Collegio aderisce al più recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il permesso per attesa occupazione non trova cittadinanza nel procedimento di emersione disciplinato nel 2020, trattandosi di disciplina derogatoria da applicare nei limiti in essa contemplati.

Sui vizi procedimentali, il preavviso di rigetto, pur inviato ai domicili speciali e non a un indirizzo PEC, è giunto comunque a conoscenza del ricorrente: nessuna violazione del diritto di difesa è configurabile. Essendo la reiezione provvedimento vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Infine, la violazione del termine di conclusione del procedimento non comporta l’invalidità dell’atto, trattandosi di termine ordinatorio, resta ferma l’eventuale responsabilità risarcitoria, qui non domandata né provata nel pregiudizio. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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