Diniego di discarico parziale e prova del diligente adempimento del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 27 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont., non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma ha ad oggetto la fondatezza del diritto dell’ente locale al pagamento delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego di discarico è legittimo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando il concessionario non provi di aver compiuto con diligenza gli atti necessari alla riscossione del credito. L’accertata riscossione di parte delle poste creditorie esclude la legittimità del diniego limitatamente ad esse, con conseguente parziale accoglimento del ricorso e rideterminazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999.

Il Fatto

Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione di crediti tributari. Avviata una verifica su 142 partite, e ritenute non fondate le risposte ottenute, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme affidate. Uno di questi provvedimenti, prot. n. 10503 del 16 febbraio 2017, riguardava il carico riferito a un singolo debitore, relativo a ruoli del 2007 e del 2014 per sanzioni amministrative e oneri aggiuntivi.

La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale. La vicenda processuale si articolava in più fasi, con un duplice intervento della Corte costituzionale e la sospensione dei giudizi. Il ricorso odierno riguarda la singola partita rimessa alla decisione della Sezione, dopo la pronuncia di merito su altra posizione creditoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria precedente decisione, con cui ha chiarito che la questione non attiene alla legittimità degli atti dell’ente creditore, ma alla fondatezza del diritto di questo al pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo nella misura in cui incidono sul diritto al rimborso.

La Corte ribadisce che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, secondo le indicazioni delle sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022. Non trova applicazione la normativa derogatoria del 2015, né il generalizzato rinvio dei controlli.

Nel merito, la Sezione verifica se l’inesigibilità del credito sia imputabile al concessionario che non abbia adempiuto con diligenza. La riscossione, all’epoca dei fatti, era caratterizzata da disordine organizzativo e gestionale e da errori negli abbinamenti dei dati. Tuttavia, il Collegio osserva che l’attività svolta dalla società, in oltre un decennio, si è limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e senza ulteriori recuperi.

L’ente contesta la perdita definitiva dei crediti per intervenuta prescrizione, per l’omissione di atti interruttivi. Il Collegio ritiene che l’attività di riscossione, disordinata ed episodica, si sia rivelata scarsamente efficace, con lunghe pause e effetti sulla prescrizione del diritto. Sussistono quindi i presupposti del diniego di discarico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999.

Non rileva la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti, perché la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata e, dopo il diniego, non sono stati avviati idonei atti di esecuzione. Quanto al quantum, il Collegio esclude l’applicazione della riduzione a un ottavo, prevista solo per la definizione entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto: il diniego è illegittimo per le poste effettivamente riscosse, mentre è confermato per l’importo ancora a residuo. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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