Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 20 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali da parte del responsabile nel termine assegnato dal giudice designato con decreto fa venire meno l’interesse alla decisione e determina la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La definizione del giudizio avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. L’esito del giudizio non comporta pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune. La Procura, all’esito degli approfondimenti istruttori, accertava che per le gestioni delle riscossioni dell’ufficio anagrafe i conti erano stati presentati all’amministrazione, ma solo quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021 erano stati parificati, mentre quelli degli esercizi 2018 e 2019 non risultavano depositati presso la segreteria della Sezione.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto il giudice designato assegnava al responsabile del servizio finanziario del Comune il termine per il deposito dei conti, corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo e la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda le conseguenze processuali del deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato dal giudice designato. La Corte rileva che i conti sono stati depositati nei termini e che tale adempimento fa venir meno l’oggetto del contendere.

Il percorso argomentativo è lineare. Una volta accertato l’avvenuto deposito, il giudizio per la resa del conto perde la propria ragion d’essere, poiché l’interesse della Procura regionale all’accertamento è soddisfatto dall’adempimento dell’obbligo di rendicontazione. Ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento di definizione. Richiamando l’art. 144 c.g.c., e ritenendo comunque la sentenza la forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c., adotta la sentenza in luogo del decreto.

Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia in ragione dell’esito del giudizio, che non vede soccombente alcuna parte nel merito della resa.

La decisione conferma l’assetto del giudizio di resa del conto come giudizio di accertamento dell’adempimento, destinato a estinguersi quando l’obbligo venga soddisfatto prima della definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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