Diniego di discarico legittimo per inerzia del concessionario della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 153 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è legittimo quando il credito risulta inesigibile per l’attività di recupero disordinata, episodica e non tempestiva del concessionario medesimo. La mancata prova del diligente adempimento e dell’utilità di una ulteriore attività di riscossione integra i presupposti del diniego previsti dall’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è demolitorio dell’atto amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Il beneficio della definizione agevolata con il pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo è condizionato al pagamento entro il termine di novanta giorni e non spetta quando il ricorso sia respinto.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avviava una verifica su 142 partite di credito affidate in riscossione a una società concessionaria, contestando la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ricevute, l’ente adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava tutti i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, eccependo vizi procedimentali e contestando, nel merito, il potere dell’ente di effettuare i controlli.
La vicenda processuale ha conosciuto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi. Con la pronuncia n. 51/2019 il giudice delle leggi ha ritenuto non applicabili alla ricorrente le disposizioni della legge finanziaria per il 2015, riferibili solo alle società di riscossione a partecipazione pubblica, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la successiva pronuncia n. 66/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che disponeva l’applicabilità retroattiva di quelle disposizioni anche ai concessionari privati. I giudizi sono stati riassunti e le parti hanno reiterato le rispettive richieste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riprende la motivazione della propria precedente decisione n. 69/2023, alla quale fa pieno rinvio. Anzitutto ribadisce che il giudizio ad istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e non è un’azione di annullamento, ma riguarda la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Anche l’eventuale illegittimità del provvedimento rileva solo se si riverbera sul diritto al rimborso.
Richiama poi il principio dell’affidamento (per quanto erroneo) sull’applicabilità della normativa derogatoria, che esclude l’inadempimento per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nei termini. Tale circostanza impone però di verificare in concreto i presupposti sostanziali, poiché il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che può e deve proseguire nella riscossione. Il Collegio è quindi tenuto a considerare l’esito dell’attività successiva al diniego e le somme medio tempore riscosse.
Nel caso di specie emerge un’attività di riscossione disordinata, episodica, frazionata in atti ripetitivi e diluita nel tempo, con lunghe pause e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica della cartella. Gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per una utile prosecuzione dell’attività, né ha dimostrato che le contestate inadempienze non pregiudicassero l’azione di recupero.
Pertanto il Collegio ritiene legittimo il diniego di discarico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 e irrilevante la sopravvenuta normativa sulla rottamazione delle quote, perché alla data di entrata in vigore il credito era ormai di difficile esazione per l’inidoneità delle azioni poste in essere.
Sul quantum, la Corte esclude il beneficio dell’ottavo: l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 subordina la definizione agevolata al pagamento entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo. In caso di proposizione e rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese del giudizio sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo e l’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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