Pensione privilegiata tabellare: legittimazione passiva dello Stato e rigetto per CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 94 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di pensione privilegiata tabellare, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, l’INPS è privo di legittimazione passiva, dovendo il trattamento essere liquidato a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato. Il giudizio di ascrizione a categoria della Tabella A si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, alla quale il giudice può aderire quando le conclusioni siano coerenti e convincenti sul piano logico-scientifico. La consulenza svolta senza contraddittorio con i periti di parte è viziata e va rinnovata, non potendo fondare la decisione. I dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi, dovendo le generalità del ricorrente essere oscurate anche in caso di pubblicazione nelle banche dati.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottoposto a visita di leva, ha riportato una lesione al ginocchio in occasione dell’addestramento. Con decreto del Ministero della Difesa n. 12 del 2017 gli è stata negata la pensione privilegiata di ottava categoria, Tabella A, riconoscendogli soltanto l’indennità una tantum pari a quattro annualità di Tabella B. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della gravità dell’infermità e la concessione del trattamento privilegiato, con decorrenza dal congedo o dalla prima domanda del 2009, oltre interessi e rivalutazione.

Il Ministero della Difesa si è costituito chiedendo il rigetto e, in subordine, la fissazione degli arretrati al 1° marzo 2014. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente citato e non costituitosi. Ha poi accolto l’eccezione di rito dell’INPS, rilevando che la domanda ha ad oggetto il riconoscimento di una pensione tabellare per infortunio occorso durante il periodo di leva obbligatorio. Tale trattamento, liquidato sulla base delle apposite tabelle e in assenza di contribuzione previdenziale, è posto a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato e non dell’Istituto previdenziale. Le spese nei confronti dell’INPS sono state compensate.

Sul piano istruttorio, la Corte ha ricordato che la prima consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Collegio medico legale, è risultata viziata per mancato contraddittorio con i periti di parte. Il Collegio non aveva comunicato l’inizio delle operazioni peritali né le fasi successive. Il giudice ha quindi disposto il rinnovamento dell’accertamento, dapprima affidandolo all’Ufficio medico legale del Ministero della Salute e, successivamente, a un consulente specialista in ortopedia, nel rispetto del contraddittorio sostanziale. La nuova perizia ha escluso la lesione del legamento crociato anteriore, accertando una meniscectomia artroscopica parziale con residui lievi disturbi funzionali, e ha concluso che la menomazione non è ascrivibile alla Tabella A, ottava categoria.

Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha aderito alle conclusioni del consulente, ritenendole coerenti e convincenti sul piano logico-scientifico e fondate su un compiuto esame della documentazione clinica. La lesione lamentata non presenta gravità tale da giustificare l’iscrizione alla categoria richiesta.

Quanto alle spese, quelle verso l’INPS sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CGC. Le restanti seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CGC. Rientra tra le spese anche il compenso del consulente tecnico d’ufficio, liquidato per la parte a saldo.

Da ultimo, la Corte ha disposto che le generalità del ricorrente siano oscurate e non rese pubbliche, in applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 101/2018. I dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi, indipendentemente da apposita istanza dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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