Conto giudiziale valido con firma digitale in luogo del visto di regolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 53 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili degli enti locali, depositato in copia informatica per immagine di un originale analogico, è idoneo a dare impulso al giudizio quando ne sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti secondo il Codice dell’amministrazione digitale. La parifica non richiede una modalità tipica di apposizione: in regime di libertà della forma, il visto di regolarità amministrativo-contabile può essere reso mediante firma digitale del funzionario formalmente investito della funzione di parificazione, senza necessità di motivazione, quando la concordanza delle scritture non sia contestata. Le mere irregolarità formali non impediscono di qualificare il documento come conto giudiziale, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 147660, presentato in data 20 luglio 2020 da un agente contabile di un Comune e relativo alla gestione dei diritti di sportello catastale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019. Il Magistrato designato, con la relazione di revisione, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il discarico.
Il Pubblico Ministero contabile ha espresso parere negativo al discarico, chiedendo l’improcedibilità del giudizio. Il conto era stato depositato in copia informatica per immagine di un originale cartaceo, privo della sottoscrizione autografa del visto di regolarità. Su di esso risultavano apposte due firme digitali, di cui una riferibile al responsabile del servizio finanziario. La difesa dell’agente ha sostenuto la natura meramente formale dei rilievi e l’assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di conto. Richiamando l’art. 148, comma 3, c.g.c., la Corte ne sottolinea il carattere di organo di giustizia, non di parte: egli non è titolare del potere di azione e il giudizio non è governato dal principio della domanda, ma è rivolto all’accertamento delle risultanze del conto.
Da tale premessa deriva la legittimazione del requirente a contestare la stessa configurabilità del documento come conto giudiziale. L’ambito di scrutinio non è limitato alla sola relazione del giudice designato, perché tra relazione e conto sussiste un necessario collegamento e perché l’art. 147, comma 4, c.g.c. impone la comunicazione della relazione al pubblico ministero. Il dubbio sui requisiti di legge del conto è dunque ammissibile.
Nel merito, la Corte disattende l’eccezione sull’applicazione ratione temporis delle linee guida. La Sezione qualifica il rinvio dell’art. 22, comma 2, CAD come rinvio dinamico alle linee guida tecniche dell’AGID, non statico: la normazione tecnica non disciplina rapporti intersoggettivi e non è soggetta al principio del tempus regit actum. Ne consegue che la conformità della copia per immagine, in assenza di attestazione di un pubblico ufficiale, è garantita dall’apposizione della firma digitale da parte di chi effettua il raffronto. Non trova applicazione l’art. 2712 c.c., perché il giudizio di conto non è giudizio di parti.
Quanto alla parifica, la Corte rileva che l’ordinamento prevede un’ampia libertà della forma. Richiamando l’art. 5, comma 1, lettera g), d.P.R. n. 194/1996 e l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011, la Sezione osserva che una specifica motivazione è necessaria solo in caso di mancata concordanza delle scritture, mentre il visto di regolarità è apposto dagli uffici di controllo che non abbiano osservazioni. Non è quindi prevista una modalità tipica di apposizione del visto.
La Corte conclude che le irregolarità contestate restano di ordine formale e non impediscono di qualificare il documento come conto giudiziale. Opera il principio organizzatorio della conservabilità degli atti amministrativi, corollario del buon andamento di cui all’art. 97, secondo comma, Cost., essendo raggiunto il fine del redde rationem. Il conto è quindi munito di parifica, essendo il visto apposto dal funzionario formalmente investito della funzione. Il giudizio è procedibile e, in assenza di ammanchi, la Corte approva il conto con discarico dell’agente.
Nota della Redazione
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