Oneri sicurezza inclusi nell’importo a base d’asta per calcolo incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 124 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, richiamato dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 quale parametro per la determinazione delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, ricomprende, ove configurabili, anche gli oneri per la sicurezza indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara e non suscettibili di ribasso. Gli oneri di sicurezza c.d. esterni, connessi ai rischi da interferenze e non assoggettabili a ribasso, concorrono alla determinazione dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, che ne prevede lo scorporo solo ai fini del calcolo del ribasso, presupponendone la preliminare inclusione nella base d’asta.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, premettendo di dover liquidare somme a titolo di incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023, ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, chiedendo di conoscere se l’importo a base d’asta dei lavori, dei servizi e delle forniture debba o meno ricomprendere anche gli oneri per la sicurezza. Il quesito traeva origine dalla necessità di determinare correttamente la base di calcolo del tetto del 2% destinato a finanziare le prestazioni tecniche del personale interno alla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente riqualificato l’istanza, non essendo specificato che la procedura di evidenza pubblica riguardasse un progetto finanziato con risorse PNRR. La richiesta è stata pertanto ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che disciplina la funzione consultiva generale in materia di contabilità pubblica su questioni generali e astratte, ritenuta tuttora sussistente accanto alla nuova competenza speciale introdotta dalla legge n. 1/2026. Sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il parere è stato dichiarato ammissibile, vertendo sulla latitudine applicativa dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 in tema di gestione della spesa per il personale.
Nel merito, la Sezione ha ricordato che l’istituto degli incentivi per funzioni tecniche, disciplinato sin dalla legge n. 109/1994, ha la ratio di stimolare e ricompensare l’attività del personale interno alle stazioni appaltanti, favorendo il risparmio di denaro pubblico derivante dal mancato ricorso a professionalità esterne. La misura degli incentivi è ancorata all’importo a base dell’affidamento e non a quello contrattualmente affidato, con un duplice limite: il tetto massimo del 2% dell’importo posto a base di gara e il tetto annuo del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente.
Quanto alla questione specifica, la Sezione ha operato la distinzione tra oneri di sicurezza aziendali esterni ed interni, tracciata dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008. I primi, connessi ai rischi da interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore, sono determinati dall’amministrazione e non sono suscettibili di ribasso; i secondi, invece, attengono ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa e sono quantificati dall’operatore nell’offerta economica, rimanendo rimessi alla sua esclusiva sfera di valutazione. Solo gli oneri esterni, ha concluso la Sezione, devono essere ricompresi nella base di calcolo per la determinazione delle risorse da destinare alle prestazioni tecniche.
A sostegno di tale conclusione, la Sezione ha richiamato il criterio letterale dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, che prevede lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso: tale previsione presuppone necessariamente la preliminare inclusione di tali voci nella base di gara, poiché altrimenti non si porrebbe il problema del successivo scorporo. Il criterio teleologico conferma l’interpretazione, evidenziando la volontà del legislatore di ancorare la misura delle risorse al valore economico complessivo dell’affidamento, cui concorrono anche gli oneri di sicurezza ove effettivamente configurabili.
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Nota della Redazione
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