Concessionario di riscossione: diniego di discarico e inerzia nell’attività esattiva (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 142 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente creditore al concessionario della riscossione è legittimo quando la documentazione prodotta evidenzia un’attività esattiva disordinata, episodica e frazionata, con omissione degli atti interruttivi della prescrizione e conseguente perdita dei crediti. Il giudizio contabile promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è demolitorio del provvedimento amministrativo, ma verte sul diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999, sicché i vizi dell’azione amministrativa rilevano solo se incidono su quel diritto. La sopravvenuta rottamazione dei carichi non assume rilievo quando, alla data della sua entrata in vigore, l’esito della riscossione è già pregiudicato per l’inidoneità delle azioni poste in essere dal concessionario. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo è ammessa solo entro novanta giorni dal provvedimento definitivo; in caso di ricorso rigettato è dovuto un terzo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo, dopo una verifica su numerose partite affidate alla società concessionaria, aveva adottato i relativi provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. La concessionaria impugnava quei provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, contestando vizi procedimentali e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando la normativa derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.
La complessa vicenda processuale ha visto due interventi della Consulta: con la sentenza n. 51/2019 le disposizioni sul cosiddetto scalare inverso sono state dichiarate non riferibili alla società, di natura privata; con la sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della retroattività di quelle norme. Riassunti i giudizi sospesi, la controversia è giunta a decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, che ha già definito le questioni preliminari. Il giudizio ad istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e non è un’azione demolitoria: oggetto del contendere è la fondatezza del diritto al rimborso delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Eventuali vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano su quel diritto.
Le pronunce della Consulta hanno chiarito che ai rapporti tra l’ente e la società si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20 citati. È infondata, pertanto, la tesi della concessionaria sulla pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, alla società non può imputarsi l’inadempienza per la sola omessa comunicazione nei termini: occorre verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico.
Il Collegio passa quindi all’esame concreto della partita. La documentazione prodotta, composta da cartelle, ingiunzioni, verifiche patrimoniali e solleciti, rivela un’attività diluita nel tempo, con lunghe pause e atti meramente ripetitivi. Per alcune poste le verifiche patrimoniali sono intervenute a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti esecutivi non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. Non risulta alcun versamento, neppure parziale, né interlocuzione formale con l’ente.
Assume rilievo decisivo la contestata omissione degli atti interruttivi della prescrizione, con perdita definitiva dei crediti, e per alcune annualità la notifica del primo atto oltre il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999. Quanto alla rottamazione dei carichi (art. 4, d.l. n. 119/2018 e art. 4, d.l. n. 41/2021), essa è irrilevante: alla data di entrata in vigore la possibilità di un esito positivo era già pregiudicata, non avendo la concessionaria avviato idonei atti esecutivi dopo il diniego.
Nel rigettare il ricorso, la Corte esclude l’applicabilità della definizione agevolata con pagamento di un ottavo: il beneficio presuppone il pagamento entro novanta giorni dal provvedimento definitivo e non opera in caso di ricorso rigettato, essendo dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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