Contributi figurativi malattia specifica Tbc solo con rapporto assicurativo in essere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 254 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della contribuzione figurativa per malattia specifica da tubercolosi, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 419/1975, presuppone che il rapporto assicurativo sia già costituito prima del periodo di prestazione antitubercolare di cui si chiede l’accredito. Non è sufficiente, a tal fine, il solo requisito dell’anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa. Il requisito della preesistenza del rapporto assicurativo opera sul piano sostanziale e prevale sull’eventuale rappresentazione risultante dall’estratto conto previdenziale del lavoratore. L’errore indotto dall’estratto conto può incidere, semmai, sulla regolamentazione delle spese, non sull’accertamento del diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione riconosciutagli dall’INPS anche per effetto di ricongiunzione di periodi contributivi versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, ha chiesto la ricostituzione del trattamento con l’inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi di malattia specifica da tubercolosi relativi a un periodo di inattività che assumeva coperto da contribuzione figurativa. Dopo la richiesta all’Istituto, il sollecito al Comitato provinciale e il diniego opposto dall’INPS, il ricorrente ha adito la Corte dei conti, chiedendo la riliquidazione della pensione, la condanna dell’Istituto al pagamento dei differenziali arretrati e degli accessori, oltre alle spese.

L’INPS si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso per difetto del requisito della preesistenza del rapporto assicurativo rispetto al periodo per cui erano richiesti i contributi figurativi. L’Istituto ha prodotto il prospetto dei dati contributivi elaborato nella lavorazione del provvedimento di ricongiunzione, accettato dal ricorrente, e si è opposto all’ammissione della CTU contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, muovendo dalla lettura dell’art. 7 della legge n. 419/1975. La norma consente la contribuzione figurativa dei periodi di malattia per i tubercolotici a condizione che questi possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa. Nel caso esaminato, dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha iniziato la propria vita assicurativa in una data successiva al periodo di malattia di cui chiedeva l’accredito, con la conseguenza che la contribuzione richiesta risultava mancante.

Il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, la Corte ha indicato la sentenza della Cassazione n. 4226 del 1997, secondo cui l’interpretazione del quadro normativo che si è succeduto nel tempo conduce a ritenere che, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della sua misura, è necessario che prima delle prestazioni antitubercolari sia già in essere il rapporto assicurativo. Nel percorso argomentativo è richiamata anche la sentenza della Cassazione n. 3644 del 1987.

La Corte ha poi escluso che assumano rilievo contrario le pronunce di merito prodotte dal ricorrente. Un primo precedente del giudice del lavoro si è concluso con la dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo intervenuto il pagamento da parte dell’Istituto. Un secondo precedente riguardava contributi figurativi relativi a periodi di malattia successivi al pensionamento, ipotesi diversa da quella in esame, e in quel caso il giudice ha valorizzato i contributi versati prima del pensionamento.

Quanto all’estratto conto previdenziale allegato dal ricorrente, la Corte lo ha ritenuto privo di valore decisivo. Il documento può al più aver indotto il ricorrente in errore, gravando sull’INPS un doveroso controllo sui dati che ogni contribuente può scaricare dal sito istituzionale, come affermato dalla Cass. civ. n. 21454 del 2013 e dalla Corte d’Appello di Trento n. 40 del 2021. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha disposto la compensazione delle spese, ravvisando giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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