Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 37 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, all’esito di udienza pubblica. La forma di definizione non muta in ragione del contenuto del decreto monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Ne consegue che, quando l’istanza della Procura contabile risulti superata da circostanze sopravvenute, il giudizio si chiude con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle procedure di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di omissione. Destinataria dell’istanza è un’agente contabile esterna, gestore di un appartamento autorizzato allo svolgimento di attività ricettiva e tenuta alla resa del conto nei confronti del Comune di riferimento.
Con decreto n. 161/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Nel corso del procedimento l’agente contabile e il Comune hanno trasmesso comunicazioni in date successive. In camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, rilevando che nell’istanza era stato erroneamente indicato l’agente contabile e che l’effettivo agente era nel frattempo deceduto, come documentato dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico muove dalla qualificazione del procedimento. Il giudizio per resa del conto è strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ma conserva natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e, in particolare, dal fatto che la sua definizione avviene mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Da questa premessa deriva la seconda affermazione. La forma di definizione del giudizio per resa del conto non può subire variazioni in ragione del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, poiché dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il collegio richiama sul punto un proprio precedente — Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198 — e, per l’economia processuale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071).
Nel caso concreto l’istanza introduttiva ha indicato un soggetto diverso dall’effettivo agente contabile, mentre quest’ultimo risulta deceduto secondo la documentazione trasmessa dall’Amministrazione. Il presupposto dell’obbligo di resa del conto è dunque venuto meno, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia sul termine e sulla sanzione pecuniaria.
Il Giudice procede pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Nulla è disposto sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio, e gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.