Controllo TUSP su partecipazione già acquisita: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 77 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Sezione regionale di controllo ex art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, presuppone che l’atto di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione sia sottoposto alla Corte in una fase antecedente alla sua attuazione. Ove l’operazione sia già stata eseguita mediante stipula dell’atto negoziale o perfezionamento della integrazione societaria prima dell’esame della Sezione, si configura una fattispecie eccentrica rispetto al modello procedurale prefigurato dal legislatore, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. Ne deriva la declaratoria di non luogo a deliberare, restando estranea alla disciplina di cui all’art. 5 TUSP la fattispecie dell’invio alla Corte di un provvedimento perfetto ed efficace.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva approvato l’integrazione societaria della propria partecipata diretta in house con l’acquisizione, da parte di questa, del 51% del capitale sociale di altra società in house operante nel medesimo ambito territoriale del servizio idrico integrato. L’operazione si articolava in due passaggi: un primo conferimento di azioni con efficacia dal 01.07.2023 e una successiva fusione per incorporazione prevista dal 01.01.2034.
La trasmissione è avvenuta solo il 04 dicembre 2025, quando l’integrazione societaria era già stata attuata: le assemblee straordinarie dei soci si erano tenute il 23 giugno 2023 e l’Ente di Governo d’Ambito aveva preso atto dell’acquisizione del controllo con decorrenza dal 01.07.2023. La Sezione ha quindi dovuto verificare se, in presenza di un provvedimento già eseguito, residuasse spazio per il controllo di conformità richiesto dalla norma.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo. L’art. 5, comma 3, TUSP impone all’amministrazione procedente di trasmettere l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il comma 4 devolve la competenza, per gli atti di regioni ed enti locali, alla Sezione regionale di controllo e prevede che, in caso di parere negativo, l’amministrazione che intenda procedere egualmente debba motivare analiticamente le ragioni del discostamento, dandone pubblicità sul sito istituzionale. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022, che ha qualificato il controllo come funzionale a scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta pubblicistica in una fase antecedente a quella attuativa di matrice privatistica.
Sul piano oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’ambito di applicazione ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio: la costituzione di una società e l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette. Nel caso esaminato, l’acquisizione della maggioranza del capitale da parte della partecipata diretta comporta che la società acquisita divenga partecipata indiretta del Comune.
La Sezione rileva però che l’operazione era già stata eseguita: l’adozione della deliberazione il 26 aprile 2023 e la sua trasmissione solo il 04 dicembre 2025 si collocano dopo lo svolgimento delle assemblee straordinarie e dopo la presa d’atto dell’Ente di Governo d’Ambito dell’avvenuta integrazione con decorrenza dal 01.07.2023. Si configura pertanto un provvedimento di acquisizione già eseguito prima dell’eventuale parere della Corte, ipotesi eccentrica rispetto al modello legislativo che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
La Sezione dichiara quindi il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della deliberazione al Comune, con pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.
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Nota della Redazione
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