Divieto di incarichi a pensionati e cariche in società in house controllate (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 50 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo di enti e società controllati da pubbliche amministrazioni a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, previsto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135/2012, si applica a tutti i lavoratori, autonomi o dipendenti, privati o pubblici, a prescindere dalla natura del rapporto e dalla circostanza che il trattamento pensionistico sia erogato da una Cassa professionale. La qualificazione della società come in house e la sua riconducibilità al controllo analogo della Regione rendono irrilevante ogni questione sull’inserimento della stessa nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT. Ai fini della responsabilità contabile, il dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso e sussiste quando l’amministratore abbia consapevolmente omesso di comunicare il proprio status di pensionato, continuando a percepire compensi non dovuti.
Il Fatto
Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di amministrazione di una società finanziaria regionale, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 266.538,00 in favore della società, oltre rivalutazione, interessi e spese.
L’istruttoria era scaturita da una segnalazione: il Presidente, già titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza dal 1° gennaio 2021, aveva continuato a percepire il compenso per la carica in violazione del divieto di conferimento di cariche a soggetti in quiescenza. La Procura ha contestato la condotta a titolo di dolo, per avere l’amministratore omesso di comunicare alla società l’intervenuto pensionamento. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, il carattere retroattivo di una norma sopravvenuta e l’insussistenza del dolo, chiedendo in via pregiudiziale il rinvio pregiudiziale alla CGUE o alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’istanza di differimento dell’udienza, osservando che né la giurisdizione contabile sulla società né l’applicabilità del divieto dipendono dall’inserimento della stessa nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT. La Regione autonoma della Sardegna, socio unico e amministrazione pubblica, è incorsa nel divieto di conferire cariche in enti e società controllati a soggetti in quiescenza.
La società è qualificata in house e possiede i caratteri tipici della figura: capitale interamente pubblico, divieto di cessione di quote, sottoposizione a controllo analogo e svolgimento dell’attività prevalente in favore del socio pubblico. Irrilevante è, pertanto, la censura sulla presunta carenza di giurisdizione.
Quanto alla richiesta di rimessione, la Corte ha rilevato l’assenza del parametro costituzionale e ha richiamato la sentenza della Sez. VIII della CGUE del 2 aprile 2020, C-670/2018, secondo cui la direttiva 2000/78/CE non osta a una normativa nazionale che vieti incarichi a persone in quiescenza, purché persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e i mezzi siano idonei e necessari. La Sezione ha ritenuto infondate le censure, richiamando Cons. Stato, Sez. I, n. 309/2020 e Corte cost. n. 124/2017, che ravvisano nel divieto il perseguimento del ricambio generazionale e del contenimento della spesa.
Nel merito, il divieto si applica a tutti i lavoratori, autonomi o dipendenti, come confermato dalla giurisprudenza contabile e dai pareri richiamati. La norma sopravvenuta che esclude gli iscritti agli ordini professionali non ha effetto retroattivo, non contenendo formule di interpretazione autentica.
Il dolo è stato ravvisato nella volontaria omissione della comunicazione dello status di pensionato, con percezione di compensi non dovuti e mancata restituzione. La Corte ha quindi condannato il convenuto al pagamento di euro 266.538,00, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.