Diniego di nulla osta alla patente: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 950/2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse – e non rinuncia al ricorso – la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando l’Amministrazione resistente non manifesti opposizione. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza statuire nel merito. La natura non ostativa della dichiarazione e l’assenza di contestazioni consentono l’integrale compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale attenuato. La pronuncia di improcedibilità non esamina la fondatezza delle censure e lascia intatta la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego di nulla osta al conseguimento della patente di guida, emesso dalla Prefettura di Taranto, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, il ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. L’Amministrazione resistente non manifestava opposizione alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, ha rilevato che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego di nulla osta al conseguimento della patente di guida e che il ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. L’assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione resistente ha determinato l’accoglimento dell’istanza, rendendo superfluo l’esame del merito.

Il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in quanto la sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse, non contestata, integra una causa di improcedibilità del ricorso. La dichiarazione del ricorrente, infatti, priva il giudizio del requisito dell’interesse ad agire, che deve sussistere anche al momento della decisione.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando giusti motivi. La natura non ostativa della dichiarazione del ricorrente e la mancata opposizione dell’Amministrazione hanno, infatti, giustificato una deroga al principio generale di soccombenza di cui all’art. 26 cod. proc. amm., trattandosi di esito del giudizio non dipendente dall’accoglimento o dal rigetto delle domande.

La pronuncia di improcedibilità non implica alcuna statuizione nel merito delle censure dedotte dal ricorrente; essa si limita a rilevare l’emersione di una causa sopravvenuta che rende inutile la decisione. Il provvedimento impugnato non viene pertanto annullato, ma il giudizio si estingue senza esame delle questioni sostanziali, lasciando impregiudicata ogni futura determinazione dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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