Nullità per violazione del giudicato degli atti comunali che dichiarano l’inefficacia della SCIA (TAR Puglia n. 953 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione di accoglimento dell’azione di accertamento del diritto al mantenimento annuale delle strutture, di cui all’art. 3, co. 3-bis, l. n. 118/2022, come innovato dal d.l. n. 131/2024, costituisce un giudicato sostanziale vincolante per l’amministrazione. Tale giudicato non può ritenersi superato da una successiva pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, la quale, avendo natura meramente processuale, non incide sul diritto già accertato. Gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato sono nulli ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, con conseguente declaratoria di nullità da parte del giudice dell’ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare, aveva ottenuto dal TAR Puglia la sentenza n. 905/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto al mantenimento annuale delle strutture, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, l. n. 118/2022.
A seguito di una successiva pronuncia di improcedibilità (sentenza n. 307/2026) relativa a un diverso giudizio concernente il diniego di un titolo edilizio stagionale, il Comune, nel 2026, aveva dichiarato l’inefficacia delle SCIA presentate dal ricorrente per il riavvio dell’attività, ritenendo superato il giudicato dalla sentenza di rito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità dei provvedimenti comunali per violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che i provvedimenti comunali fossero in diretto contrasto con la statuizione di accertamento contenuta nella sentenza n. 905/2025, la quale aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al mantenimento delle strutture, evidenziando che l’esercizio di tale facoltà, introdotta dal legislatore, prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’amministrazione.
Quanto al rilievo secondo cui il giudicato sarebbe stato superato dalla successiva sentenza n. 307/2026, il Collegio lo ha ritenuto errato. Tale pronuncia, infatti, si è limitata a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione su una domanda di annullamento di un diverso provvedimento, avente ad oggetto il titolo edilizio per una stagione ormai decorsa. La sua natura in rito e il diverso oggetto del giudizio non possono, pertanto, determinare il superamento dell’accertamento del diritto già consolidatosi.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato la nullità dei provvedimenti comunali per violazione del giudicato, ex art. 21-septies l. n. 241/1990, assorbendo le ulteriori censure di natura formale relative all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Nota della Redazione
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