Pena sostitutiva e giudizio prognostico: i precedenti penali giustificano il diniego (Cass. pen. Sez. I n. 17225 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nel valutare l’istanza di applicazione di una pena sostitutiva della detenzione ai sensi dell’art. 58, comma 1, l. n. 689/1981, esercita un potere discrezionale il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Tale giudizio prognostico, pur dovendo essere condotto sulla base dei criteri della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo di recidiva, non richiede l’attualità delle esigenze cautelari, avendo un oggetto diverso da quello proprio della misura cautelare. Il diniego della pena sostitutiva può essere legittimamente fondato sulla valorizzazione della biografia criminale dell’imputato, con particolare riguardo a precedenti condanne per evasione, e sulle modalità della condotta, mentre l’offerta risarcitoria può essere ritenuta sintomaticamente subvalente rispetto ad altri indicatori di inaffidabilità del soggetto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in qualità di giudice del rinvio a seguito del parziale annullamento disposto dalla sentenza della Cassazione, Sez. V, n. 9907 del 2025, confermava il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare sostitutiva avanzata da un imputato, condannato per tentato furto aggravato dall’uso del travisamento. Il giudice di merito fondava la propria decisione sul concreto pericolo di violazione delle prescrizioni e di recidiva, desunto dai numerosi precedenti penali del richiedente e dalle modalità del fatto.

L’imputato, per il tramite del difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che il giudizio fosse stato espresso solo sulla base dei precedenti e non avesse considerato l’assenza di misure cautelari all’epoca dei fatti e l’offerta risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. L’art. 58, comma 1, l. n. 689/1981 attribuisce al giudice un potere discrezionale nell’applicazione delle pene sostitutive, da esercitare alla luce di tre criteri: l’idoneità alla rieducazione del condannato, la capacità di prevenire il pericolo di recidiva e l’assenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.

La Corte ha evidenziato che la decisione impugnata si è attenuta a tali criteri, traendo dalla biografia criminale e dalle modalità del fatto elementi concreti per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state rispettate. In particolare, la condanna per evasione è stata giudicata un indice evidente e non illogico dell’incapacità di autocontrollo del soggetto, tale da poter essere utilizzata come elemento decisivo nel giudizio di inidoneità della pena richiesta.

Quanto alla deduzione relativa alla mancata applicazione di misure cautelari all’epoca dei fatti, la Suprema Corte l’ha dichiarata inconferente, precisando che il giudizio prognostico richiesto dall’art. 58 citato ha un oggetto diverso da quello del giudice della cautela e non richiede l’attualità di esigenze cautelari. Anche la censura concernente la mancata valutazione dell’offerta risarcitoria è stata respinta, in quanto il giudice di merito l’aveva considerata, sia pur ritenendola non decisiva rispetto ad altri indicatori più pregnanti della possibilità che le prescrizioni non fossero osservate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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