Inammissibile il ricorso avverso la condanna per ricettazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9271 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della scriminante dello stato di necessità, atteso che la situazione di indigenza non è di per sé idonea a integrare la scriminante per difetto dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, potendosi provvedere alle esigenze degli indigenti tramite gli istituti di assistenza sociale. È altresì inammissibile la censura che non si confronti con la motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’ipotesi attenuata della ricettazione o della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, confermando la condanna per il delitto di ricettazione, aveva respinto le doglianze concernenti l’applicazione della scriminante dello stato di necessità, la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Il primo motivo, relativo al diniego della scriminante dello stato di necessità, è stato ritenuto aspecifico per non essersi confrontato con la motivazione che aveva correttamente applicato i consolidati principi di legittimità, secondo cui la condizione di indigenza non integra la scriminante per difetto dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo.
Il secondo motivo, concernente l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. in luogo dell’art. 712 cod. pen., è stato giudicato inammissibile, avendo la Corte territoriale adeguatamente chiarito che la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni era stata ricavata dalle vaghe dichiarazioni dell’imputato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisca prova della conoscenza della illecita provenienza.
Il terzo motivo è stato reputato aspecifico per il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen. La censura relativa all’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., non era suffragata da alcuna esplicitazione dei motivi; la doglianza concernente la mancata motivazione sull’art. 131-bis cod. pen. è stata dichiarata inedita e comunque formulata in termini di assoluta genericità.
Quanto al quarto e al quinto motivo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nel giudizio di legittimità la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile qualora la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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