Dipendenza da causa di servizio accertata ma non ascrivibile a tabella A (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 56 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sul parere medico-legale acquisito nel giudizio, quando esso risulti correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è autonomo rispetto all’accertamento dell’ascrivibilità della patologia alle categorie tabellari: la lesione può essere ritenuta dipendente dal servizio e, al tempo stesso, non inquadrabile nella tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981. In tale ipotesi il ricorso è accolto solo nei limiti dell’accertamento della dipendenza, con esclusione di qualunque ascrizione tabellare e con integrale compensazione delle spese di lite per la parzialità dell’accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità conseguente a un infortunio occorso in servizio nel 2009, nonché il diritto alla futura pensione privilegiata al momento del pensionamento. L’amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento dell’11.04.2017, recependo la valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso il nesso con il servizio, pur avendo il Centro Militare di Medicina Legale ascritto le menomazioni alla Tab. B max. ai fini dell’equo indennizzo.
Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, sul rilievo che la domanda avrebbe riguardato l’equo indennizzo, materia devoluta al giudice amministrativo, e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., non essendo ancora stata richiesta la pensione privilegiata. Con sentenza-ordinanza n. 151/2024 il Giudice unico ha respinto entrambe le eccezioni e ha disposto una consulenza medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio all’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini della futura pensione privilegiata, restando esclusa dalla cognizione la pretesa relativa all’equo indennizzo, devoluta ad altra giurisdizione. La questione riguarda dunque il rapporto tra accertamento del nesso causale e ascrivibilità tabellare.
Elemento decisivo è stato il parere medico-legale acquisito in esito alla sentenza-ordinanza n. 151/2024, che ha ricondotto la lesione meniscale a un evento traumatico occorso in servizio e alla successiva terapia chirurgica, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia. Il consulente ha tuttavia escluso, non evidenziandosi aggravamenti né complicanze, qualunque inquadramento nella tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981.
Il Giudice unico ha ritenuto il parere condivisibile, in quanto correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti, con argomentazioni scientifiche esaurienti e convincenti, senza che emergessero ragioni per discostarsene. Neppure il consulente di parte del Ministero ha contestato dette conclusioni.
Su tali basi il ricorso è stato parzialmente accolto: accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ma esclusa l’ascrizione a categoria tabellare della stessa. La parzialità dell’accoglimento ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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