Ottemperanza al giudicato pensionistico e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 382 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricalcolo del trattamento pensionistico fondato su un titolo diverso da quello riconosciuto dal giudicato non integra l’ottemperanza dovuta. Il giudice contabile verifica la corrispondenza tra il decisum e l’attività amministrativa posta in essere dall’ente previdenziale e, in difetto di esecuzione, ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’art. 218 c.g.c. prescrive il deposito della copia autentica del titolo giudiziale e la preventiva diffida quale condizione della domanda di ottemperanza. Il beneficio riconosciuto dal giudicato deve essere liquidato con effetto retroattivo, con interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui questa Sezione ha riconosciuto il diritto alla percezione del beneficio previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 539/1950, che estende ai mutilati e invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra. L’Inps ha sostenuto di aver adempiuto mediante una determina con cui ha adeguato il trattamento di quiescenza dal mese di ottobre 2024.
Il ricorrente ha contestato tale adempimento, rilevando che l’incremento e i relativi arretrati riferiscono alla pensione di privilegio riconosciuta a seguito di domanda del 30.1.2020, e non al beneficio oggetto del giudicato. Esperita l’istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza da eseguire è passata in giudicato, l’atto di diffida previsto dall’art. 218, comma 1, c.g.c. è stato notificato e l’Amministrazione non ha ottemperato al decisum. Su questa base il ricorso è dichiarato fondato.
Il punto centrale è la verifica del titolo dell’incremento. Il giudicato riconosce il beneficio dell’art. 1, comma 1, della legge n. 539/1950, già combinato disposto degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 348/1928, nella misura integrale sul trattamento di pensione diretta goduta. L’adeguamento operato dall’Istituto, fondato su emolumenti inseriti dal Ministero di appartenenza e sui benefici dell’art. 4 del d.l. n. 165/1997, afferisce a un titolo differente e non realizza l’esecuzione.
Ne segue l’obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto in base al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Sulle somme arretrate l’Amministrazione deve liquidare interessi e rivalutazione, con applicazione della regola dell’assorbimento dettata dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, come interpretato in via autentica dall’art. 44, comma 6, della legge n. 448/1998, che limita la cumulabilità della rivalutazione con gli interessi sulle stesse somme.
In caso di inutile decorso del termine, la Corte nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Avellino/Benevento, con facoltà di delega, perché provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario si insedia con immediatezza alla scadenza del primo termine ove non pervenga comunicazione di avvenuta adozione della determinazione esecutiva del giudicato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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