Mancata rendicontazione di contributo regionale e responsabilità del titolare di impresa individuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 18 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi pubblici è tenuto alla rendicontazione della spesa e risponde del danno erariale in caso di omissione. La mancata presentazione del rendiconto finale e la mancata restituzione delle somme revocate integrano gli elementi oggettivi della responsabilità erariale, indipendentemente dal titolo in base al quale è svolta la gestione del pubblico denaro. Il beneficiario di un finanziamento pubblico che ometta la documentazione della spesa e non restituisca l’indebito assume la qualità di agente contabile di fatto e risponde a titolo di dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio il titolare e legale rappresentante di un’impresa individuale per il pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 11.397,73 a titolo di danno erariale. Il finanziamento a tasso agevolato di complessivi euro 20.000,00, concesso ex legge regionale n. 34/2008, art. 42, commi 1, 4 e 5, era destinato all’acquisto di macchinari e automezzi strumentali all’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari.
La somma era stata erogata nel 2018 e il termine per la conclusione dell’investimento e per la presentazione del rendiconto era scaduto nel 2020. L’impresa non ha mai presentato la rendicontazione finale. La Regione ha revocato il finanziamento e ha autorizzato il recupero. L’interessata non ha proposto controdeduzioni nel procedimento di revoca né ha impugnato il provvedimento. Non costituitasi in giudizio, è stata dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 c.g.c., non risultando la stessa costituita nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, i giudici hanno ritenuto accertati tanto gli elementi oggettivi quanto quelli soggettivi della responsabilità. È pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo al privato percettore di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta, richiamando le Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016.
La Corte ha rinvenuto il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento e la conseguente inutilità della spesa pubblica. L’impresa non ha mai documentato la fruizione del contributo per le finalità pubblicistiche del bando. La scadenza della rendicontazione era specificamente prevista dalla disciplina regionale, che la poneva pena la revoca del finanziamento.
La Sezione ha richiamato il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa: la mancata rendicontazione di spese effettuate con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta. A supporto, ha evocato la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di fondi comunitari, secondo cui il beneficiario che non adempia tutti i propri obblighi non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale. Il titolare, personalmente sottoscrittore della domanda, si è ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale, divenendo agente contabile di fatto. Ha quindi accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di euro 11.397,73, oltre rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento e interessi legali, nonché delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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