Inammissibile il parere sui contributi previdenziali degli amministratori locali non dipendenti (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 60 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non può esplicarsi su quesiti che, pur avendo riflessi finanziari, attengono all’interpretazione di norme che incidono su diritti soggettivi patrimoniali devoluti alla giurisdizione ordinaria. Il quesito sull’applicazione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, concernente l’accollo dei contributi previdenziali agli amministratori locali non lavoratori dipendenti, è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di ammissibilità oggettiva ratione materiae, non essendo riconducibile alla materia della contabilità pubblica e potendo interferire con la sfera giurisdizionale della magistratura civile. L’ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica opera solo in presenza di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali a obiettivi di contenimento della spesa, non per questioni che si risolvono in meri riflessi finanziari.

Il Fatto

Il Sindaco pro tempore del Comune ha formulato richiesta di parere avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina il versamento di una cifra forfettaria annuale, per quote mensili, in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti. Il quesito nasce dall’esistenza di orientamenti contrapposti sull’obbligo contributivo nei confronti degli amministratori che esercitino attività libero-professionale durante il mandato.

Da un lato, la giurisprudenza contabile subordina il versamento alla sospensione integrale dell’attività professionale; dall’altro, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha affermato la soluzione opposta, escludendo che la rinuncia all’attività costituisca condizione del beneficio. Rilevata l’efficacia inter partes delle pronunce giurisprudenziali, l’ente si rivolge alla Sezione per un avviso sull’applicazione della disposizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina preliminarmente i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva del quesito. Sotto il primo profilo, la richiesta è soggettivamente ammissibile, provenendo dall’organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell’ente, in coerenza con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG e con le deliberazioni plenarie della Sezione.

Sul piano oggettivo, la Sezione richiama gli indirizzi nomofilattici delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie. La nozione di contabilità pubblica è circoscritta alle normative che disciplinano in via generale l’attività finanziaria, ricomprendendo i bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione della spesa e i relativi controlli. L’ampliamento dinamico dell’accezione, secondo le deliberazioni n. 54/2010/QMIG e n. 3/2014/SEZAUT/QMIG, opera solo quando il quesito investa norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti funzionali al contenimento della spesa, e non mere questioni con riflessi finanziari.

Il Collegio rileva che il quesito non supera il vaglio di ammissibilità oggettiva. Il dubbio interpretativo investe una materia che coinvolge diritti soggettivi di natura patrimoniale, venendo in rilievo un diritto di credito dell’amministratore verso il Comune, la cui definizione spetta al giudice ordinario. Le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG hanno chiarito che la funzione consultiva non può esplicarsi su quesiti suscettibili di interferire con la sfera giurisdizionale di altra magistratura, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi.

La Sezione osserva, inoltre, che la vicenda presenta un connotato di attualità processuale: sull’applicazione della norma sono intervenute la Cass. sez. lav. n. 24615/2023 e la Cass. sez. lav. n. 18396/2024, che hanno affermato la compatibilità del beneficio con la prosecuzione dell’attività professionale, valorizzando la garanzia di cui all’art. 51 Cost. Un’eventuale pronuncia nel merito non aggiungerebbe alcunché al principio già espresso dal giudice di legittimità, con il rischio di invadere la sfera giurisdizionale. Il Collegio richiama, sul punto, la deliberazione n. 7/SEZAUT/2018/QMIG, che aveva già dichiarato inammissibile una questione di massima analoga in presenza di un giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di motivato avviso per estraneità alla materia della contabilità pubblica e per il possibile conflitto con la giurisdizione ordinaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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