Dipendenza da causa di servizio e trattamento pensionistico privilegiato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 44 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha determinato la cessazione dal servizio, il giudice contabile deve attivare d’ufficio la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, ai sensi dell’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973, senza che ostino l’assenza di una specifica domanda amministrativa né il diverso esito del procedimento medico-legale. La consulenza tecnica d’ufficio non contestata dalla parte previdenziale, né nel giudizio di primo grado né in sede di riassunzione, costituisce fonte di prova utilizzabile ai fini dell’accertamento. L’eccezione di prescrizione dei ratei è infondata quando l’azione giudiziale sia stata prontamente esercitata a seguito del diniego ministeriale.
Il Fatto
Il ricorrente, impiegato in missioni internazionali all’estero in condizioni particolarmente disagiate, è risultato affetto da una cardiopatia ipertensiva di grado severo ed è stato giudicato non idoneo al servizio militare e al passaggio nei ruoli civili. Ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio, negato dal Comitato di verifica con parere recepito dal Ministero della Difesa.
Dopo un primo giudizio definito con declaratoria di inammissibilità e difetto di legittimazione passiva, la pronuncia è stata annullata dalla Sezione giurisdizionale centrale d’appello, che ha estromesso il Ministero della Difesa e rinviato gli atti a questa Sezione per il merito. Riassunto il giudizio, l’INPS ha eccepito l’infondatezza della domanda, la prescrizione dei ratei e il divieto di cumulo.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla sentenza di rinvio, che ha escluso che l’assenza di domanda amministrativa possa considerarsi ostativa all’ammissibilità del ricorso: il petitum sostanziale è rivolto al bene della vita per cui sussiste la giurisdizione contabile, cioè il trattamento pensionistico privilegiato conseguente al riconoscimento della causa di servizio.
Nel merito, la Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio già disposta, che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia e la sua ascrivibilità alla seconda categoria, Tabella A. Tale perizia, pur resa quando l’INPS non era parte, non è mai stata contestata: l’amministrazione previdenziale non ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali e si è limitata a riproporre l’eccezione di inammissibilità, ormai superata dal giudicato, rimettendo agli atti di causa.
Il parere negativo del CVCS inizialmente impugnato è superato dal nuovo parere della CMO, reso in esecuzione dell’annullamento del TAR Puglia, che ha delineato un quadro più grave, ascrivibile alla seconda categoria, con decorrenza della patologia dal 10 febbraio 2011, data di stabilizzazione dell’infermità e conseguente collocamento in congedo assoluto. In assenza di specifiche contestazioni, il giudice non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del consulente.
Accertata la dipendenza da causa di servizio, la Corte afferma che il giudizio medico correttamente formulato avrebbe dovuto condurre all’attivazione d’ufficio della liquidazione del trattamento privilegiato ai sensi dell’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973, essendo l’infermità causa della cessazione dal servizio. L’eccezione di prescrizione è rigettata, perché l’azione è stata prontamente esercitata dopo il diniego ministeriale.
Nota della Redazione
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