Rito abbreviato contabile e spese di giudizio a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 157 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont. si perfeziona con il pagamento della somma determinata dal decreto della Sezione, che ne fissa l’importo in misura superiore alla richiesta del convenuto, condividendo il parere del Pubblico Ministero contabile. Il pagamento satisfattivo nel termine di legge integra tutti i presupposti per la definizione alternativa e preclude la prosecuzione del giudizio nel rito ordinario. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo la compensazione subordinata a specifici presupposti che non si presumono.

Il Fatto

La Procura Regionale ha promosso il giudizio di responsabilità nei confronti di tre dirigenti di un’azienda sanitaria, contestando un danno patrimoniale complessivo di Euro 2.272.661,60, corrispondente a due risarcimenti versati ai beneficiari a seguito di condanne civili per responsabilità sanitaria, oltre rivalutazione, interessi e spese. Secondo la tesi accusatoria, le convenute non avevano denunciato tempestivamente alla Procura fatti forieri di pregiudizio erariale, così determinando il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e il conseguente trasferimento della responsabilità in capo a chi aveva omesso l’adempimento, per effetto del meccanismo di cui al comma 3 della stessa disposizione.

Una sola convenuta si è costituita, chiedendo in via principale la definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante il pagamento di Euro 100.000,00. La Sezione, con decreto, ha accolto l’istanza determinando la somma dovuta in Euro 170.449,62. Nel corso della camera di consiglio le parti hanno confermato il versamento satisfattivo del predetto importo nel termine di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio a tenore dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., accertando l’avvenuto pagamento della somma individuata nel decreto di ammissione al rito abbreviato.

Sul punto della determinazione dell’importo, la Corte ha condiviso il parere del Pubblico Ministero contabile, che aveva individuato la cifra in misura pari al 15% del nocumento contestato in citazione: importo, quello così fissato, superiore a quello offerto dalla convenuta nella comparsa di costituzione. Il pagamento è stato documentato con la reversale di incasso e la relativa quietanza rilasciata dall’amministrazione creditrice.

La definizione alternativa è stata pertanto dichiarata intervenuta, con conseguente chiusura del giudizio nei confronti della convenuta, senza necessità di esame delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito formulate in via subordinata dalla difesa per l’ipotesi di prosecuzione nel rito ordinario.

Relativamente alle spese di giudizio, le parti hanno assunto posizioni contrapposte. La Corte ha escluso la ricorrenza delle condizioni per la compensazione previste dall’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. e ha posto le spese, computate dalla Segreteria in Euro 121,18, a carico della convenuta, liquidandole a favore dell’erario dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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