Cessazione della materia del contendere sulla pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 253 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo elaborata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse consiste nell’ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, e va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese apprestate dal convenuto. Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione satisfattiva della prestazione richiesta determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In difetto di specifica richiesta in ordine alla soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento della pensione di reversibilità su quella del defunto coniuge, con il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese e competenze.

L’Istituto si è costituito deducendo che il coniuge della ricorrente aveva successivamente contratto altro matrimonio e di aver liquidato la pensione solo a decorrere dalla data di decesso della contitolare, non essendovi per il periodo precedente alcuna disposizione giudiziaria sulla ripartizione delle quote. Con memoria successiva la ricorrente ha dato atto di aver percepito quanto richiesto e ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza le parti hanno concordemente concluso nello stesso senso, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato che, a seguito della concorde richiesta delle parti e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

La Corte ha ricostruito la figura come fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che ricorre quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse va inteso come aspirazione a un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare con riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto. A sostegno richiama Cass. civ. n. 6676/2015.

Applicando tale principio, il Giudice ha osservato che nel caso concreto non sussiste più l’interesse ad agire, poiché la pensione di reversibilità è stata liquidata in maniera satisfattiva, come dedotto dalla stessa ricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, in difetto di specifica richiesta in ordine all’eventuale soccombenza virtuale, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti. Il provvedimento ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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