Diploma AFAM vecchio ordinamento non ha valore abilitante per le GAE (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11722 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diploma rilasciato dalle istituzioni AFAM secondo il previgente ordinamento, congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, è equipollente al diploma accademico di secondo livello ai soli fini indicati dalla legge, ma non ha valore abilitante all’insegnamento. La giuridica diversità fra titolo di studio e titolo abilitante è presupposto costante della disciplina dell’accesso all’insegnamento e impedisce l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Le eccezioni legislative al carattere chiuso di tali graduatorie sono tassative e non ammettono interpretazione estensiva o applicazione analogica. Il giudice investito dell’accertamento del diritto all’inclusione deve verificare il possesso del titolo abilitante, senza che rilevino le determinazioni assunte dall’amministrazione ad altri fini in sede di graduatorie di istituto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice di prime cure l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per determinate classi di concorso, in relazione al triennio 2017/2020. Il titolo fatto valere era il diploma accademico per lo strumento musicale rilasciato secondo il vecchio ordinamento, posseduto in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore.

La Corte d’Appello aveva riformato la decisione, escludendo che quel diploma avesse efficacia abilitante e richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità sul carattere chiuso delle graduatorie. Il docente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea estensione del thema decidendum a una questione già definita dall’amministrazione con l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità della censura con cui si addebita al giudice d’appello di avere deciso su domanda diversa: il ricorrente non individua l’error in procedendo, non eccepisce la nullità per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, non indica le norme processuali violate né rispetta l’onere di specificazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte ribadisce che il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita non richiesto o diverso. Al di fuori di tali ipotesi, il giudice resta libero di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano la pretesa, attenendo ciò all’esatta applicazione della legge. L’accertamento del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento deve quindi riguardare tutte le condizioni richieste dal legislatore, compreso il possesso del titolo abilitante.

Né l’inserimento del docente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto può precludere tale verifica. Le determinazioni amministrative, assunte ad altri fini e in relazione a graduatorie autonome e diverse, non fanno sorgere diritti soggettivi in contrasto con le previsioni di legge e non vincolano la stessa amministrazione, tenuta al rispetto delle norme inderogabili e al ripristino della legalità violata.

La Corte ricostruisce poi la disciplina delle graduatorie permanenti e della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, richiamando Cass. n. 3830/2021 e i conformi interventi dell’Adunanza Plenaria. Il legislatore, trasformando le graduatorie, ha precluso in linea di principio nuovi inserimenti, facendo salve le sole eccezioni espressamente previste, non suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica.

Infine, la Corte esclude il valore abilitante del diploma di tromba, rimarcando la diversità fra titolo di studio e titolo abilitante, ribadita anche da Corte cost. n. 130/2019. La legge n. 508/1999 riconosce valore abilitante ai soli diplomi conseguiti al termine del corso di didattica della musica, mentre per gli altri afferma la perdurante validità ai fini dell’accesso all’insegnamento. L’art. 1, comma 107, della legge n. 228/2012, invocato dal ricorrente, sancisce solo l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello e non attribuisce alcun valore abilitante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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