Incompatibilità del giudice deducibile solo con ricusazione o astensione (Cass. civ. Sez. V n. 11724 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, in difetto di istanza di ricusazione o di astensione, la violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa. L’art. 111 Cost. demanda al legislatore ordinario la disciplina dell’imparzialità e terzietà del giudice e, nel processo civile fondato sull’impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta di garantirle tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione, non in contrasto con l’art. 6 della Convenzione EDU. È inoltre inammissibile il motivo di ricorso che mescola e sovrappone mezzi di impugnazione eterogenei, riferibili alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di terreni ricadenti nel comprensorio di un consorzio di bonifica, ha impugnato l’avviso di pagamento e la successiva ingiunzione relativi al contributo di bonifica per l’annualità 2014. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi e la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, ha confermato il rigetto.

Avverso la sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso il solo consorzio. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di tardività del controricorso sollevata dalla ricorrente in memoria. L’eccezione è infondata: il ricorso è stato notificato l’11 gennaio 2022 e il controricorso è stato notificato ritualmente a mezzo PEC il 21 febbraio 2022. Il deposito è avvenuto il quarantunesimo giorno, ma il termine di quaranta giorni sarebbe scaduto di domenica 20 febbraio 2022, con la conseguente applicazione dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., che proroga di diritto la scadenza al primo giorno seguente non festivo.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccepita nullità della sentenza di primo grado, asseritamente viziata da incompatibilità parentale del presidente del collegio, nonché la violazione dell’art. 59 del processo tributario in relazione all’art. 158 cod. proc. civ., per invalida costituzione del collegio.

La censura non è accolta. La Corte rileva che non risulta in atti alcuna istanza di ricusazione o astensione e richiama il proprio orientamento (Cass. n. 21094 del 2017), secondo cui, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non è deducibile come motivo di nullità della sentenza. L’art. 111 Cost. ha demandato al legislatore ordinario la disciplina del giusto processo e la scelta di tutelare l’imparzialità tramite astensione e ricusazione non è arbitraria, né contrasta con l’art. 6 della Convenzione EDU, che nulla aggiunge rispetto alla norma costituzionale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto plurimi profili, violazione di legge, vizio di motivazione e nullità dei provvedimenti impugnati. Il motivo è dichiarato inammissibile perché confezionato in forma composita, con simultanea deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte ribadisce che è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei riferibili alle diverse ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ., richiamando i precedenti Cass. n. 15651 del 2017, Cass. n. 19133 del 2016, Cass. n. 19443 del 2011 e Cass. n. 26874 del 2018. Rimettere al giudice di legittimità l’individuazione delle singole obiezioni e delle norme pertinenti attribuirebbe allo stesso un compito inammissibile. Le censure, inoltre, sono contraddittorie e attengono a una valutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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