Il danno da licenziamento ingiurioso non coincide con l’illegittimità del recesso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11929 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità spettante ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 al dipendente illegittimamente licenziato risarcisce il danno intrinsecamente connesso all’impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa e non esclude che il lavoratore possa aver subito danni ulteriori alla professionalità o all’immagine. L’eventuale ulteriore risarcimento per licenziamento ingiurioso o vessatorio spetta soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive del recesso o di forme ingiustificate e lesive di pubblicità al provvedimento espulsivo. Il carattere ingiurioso del licenziamento non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le modalità offensive del recesso. La gravità dell’addebito rivelatosi infondato ridonda nell’illegittimità del recesso e non integra, di per sé, gli estremi del danno risarcibile. La prova delle forme offensive e del lamentato pregiudizio grava su chi li allega.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice, condannandola al pagamento di una somma per risarcimento del danno non patrimoniale derivante da licenziamento ingiurioso. Il lavoratore era stato licenziato per tre volte in pochi mesi — due per licenziamento disciplinare e una per giustificato motivo oggettivo — e tutti i recessi erano stati dichiarati illegittimi in sede giudiziaria.
La Corte territoriale aveva individuato il profilo ingiurioso nella reiterazione dei provvedimenti di recesso per asserite ragioni disciplinari, nella manifesta infondatezza delle ragioni e nella prevedibile notorietà che il recesso avrebbe avuto nell’ambiente di lavoro, determinata dalla necessità di revocare il permesso di accesso all’area dello stabilimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1226, 1229, 1453, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata aveva attribuito natura ingiuriosa al licenziamento sulla base della sua sola illegittimità, senza alcuna prova circa la forma o la pubblicità di carattere offensivo data al provvedimento espulsivo.
La Corte di cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio per cui l’indennità ex art. 18, comma quarto, legge n. 300/1970 risarcisce il danno connesso all’impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, senza escludere la risarcibilità di danni ulteriori alla professionalità o all’immagine. Ha precisato, tuttavia, che l’ulteriore risarcimento per licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al recesso, che devono essere provate da chi le adduce unitamente al pregiudizio lamentato.
La Corte ha cassato la pronuncia rilevando che la motivazione dei giudici di merito si incentrava sostanzialmente sulla gravità dell’addebito, rivelatosi poi infondato, profilo che ridonda nell’illegittimità del recesso e non su elementi correlati alle modalità con cui lo stesso era stato contestato. Ha, inoltre, escluso che la diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro determinata dalla necessità di ritirare il badge per l’accesso allo stabilimento potesse integrare un comportamento illegittimo datoriale, trattandosi di un dato oggettivo automaticamente conseguente al recesso.
La Corte, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla liquidazione equitativa del danno. Ha infine condannato il lavoratore alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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