Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 247 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, sempre che non sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o non siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale. Ai fini della decorrenza del termine, il deposito del conto si perfeziona con la trasmissione a mezzo PEC secondo la disciplina transitoria anteriore al SIRECO. Il successivo reinvio del conto mediante il sistema informatico non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista da alcuna disposizione una causa di riapertura dei termini.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale riferibile a un’agente contabile, economo di un Ateneo, per l’esercizio 2017. Il conto, relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento, era stato trasmesso in un primo momento a mezzo PEC e successivamente acquisito al sistema informatico della Corte, dopo la suddivisione di una resa cumulativa.
Con relazione istruttoria il magistrato aveva rilevato plurime irregolarità: utilizzo del fondo oltre lo stanziamento tramite reiterati reintegri, rimborsi per spese sostenute direttamente da dipendenti, acquisti di valori bollati privi del relativo conto, rimborso di spese asseritamente non ammissibili e modalità di rendicontazione carenti. Tali rilievi precludevano il discarico dell’agente, che veniva quindi sottoposto al giudizio della Sezione. L’agente eccepiva il decorso del termine quinquennale e chiedeva la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione estintiva, esaminando la sequenza cronologica del deposito del conto. Nella relazione il magistrato istruttore aveva individuato la data del 3 dicembre 2019, coincidente con l’acquisizione del conto cumulativo nel sistema informatico della Corte, poi suddiviso in singoli conti.
La difesa dell’agente dimostra invece che il conto era stato presentato, per la prima volta, il 17 luglio 2018 a mezzo posta elettronica certificata. Il Collegio ritiene applicabili l’art. 140, comma 3, c.g.c., a norma del quale il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, e l’art. 150, comma 1, c.g.c.. Tali disposizioni operano per i conti presentati a decorrere dal 7 ottobre 2016, in forza dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a prescindere dall’esercizio di riferimento.
Alla data del 17 luglio 2018 non erano ancora entrate in vigore le direttive tecniche del SIRECO, approvate con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022. Era pertanto consentito il deposito mediante PEC, secondo la disciplina transitoria delle istruzioni allegate al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. Il perfezionamento, secondo la documentazione prodotta, sarebbe dovuto avvenire al massimo entro il 18 luglio 2018, ma la presa in carico non si completò per disfunzioni operative legate all’avvio del nuovo applicativo.
La Corte esclude che il successivo invio tramite SIRECO, avvenuto il 3 dicembre 2019, possa assumere valenza interruttiva o novativa del termine. Le cause di interruzione sono tassative e coincidono con il deposito della relazione o con le contestazioni degli organi legittimati. Attribuire al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita.
Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale di cui all’art. 85 D.L. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio. Respinta l’istanza di oscuramento ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003, per assenza di dati sensibili e di pregiudizio all’onore e alla reputazione delle parti, la Sezione dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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